Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Luglio 2004

Interrogazione 19 gennaio 2004, n.E-0186

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0186 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Italia, Spagna e Portogallo”, 19 gennaio 2004.

Viste le disposizioni sulla libertà religiosa e la diversità culturale e religiosa contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
visti i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 del TUE, considerando che il Rapporto internazionale sulla libertà religiosa stilato ogni anno dal Dipartimento di Stato americano riporta i seguenti punti, nell’edizione del 2003:
– il Concordato del 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica concede privilegi a questa confessione, che non concede ad altre, quali la selezione di professori, pagati dallo Stato, per l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche;
– “la religione cattolica non è religione statale, [ma] il suo ruolo di religione dominante crea dei problemi”. Uno dei casi di conflitto si è verificato quando alcuni politici italiani si sono uniti all’auspicio del Papa che reclamava che il progetto di Costituzione europea contenesse un espresso riconoscimento dell’eredità cristiana in Europa. Nel gennaio del 2002 il Papa ha fatto un appello ai giudici italiani affinché boicottassero le cause di divorzio. Inoltre, nel giugno dello stesso anno, il Parlamento ha approvato alcune leggi con il consenso del Vaticano che proibivano l’uso di seme donato per l’inseminazione artificiale;
– lo Stato spagnolo fornisce poco sostegno ai capi religiosi protestanti e musulmani per l’istruzione religiosa pubblica; inoltre, si sono registrati casi in cui le autorità spagnole non hanno consentito a capi spirituali musulmani di prestare conforto spirituale nelle carceri, come invece abitualmente consentito ai sacerdoti di religione cattolica;
– in Portogallo la Chiesa di Scientology non può avvalersi della legge sulla libertà religiosa del 2001 poiché questa prevede che la confessione sia presente nel paese da almeno 30 anni e riconosciuta a livello internazionale da almeno 60.
Alla luce di quanto esposto:
– la Commissione è a conoscenza dei fatti descritti e, in caso affermativo, li ha presi in considerazione e valutati e quali conclusioni ne ha tratto?
– Ritiene che i fatti menzionati siano compatibili con il TUE, in particolare con il rispetto dei diritti fondamentali sancito dall’articolo 6?
– Ritiene inoltre che il Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede sia incompatibile con l’articolo 307 del TCE, considerando che l’Italia non ha fatto ricorso “a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate”?
– Per concludere, la Commissione non ritiene che le situazioni denunciate rappresentino un attentato ai diritti garantiti dagli articoli 10 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE?

Risposta dell’On.le Prodi a nome della Commissione, 11 marzo 2004.

Come riportato nella relazione cui l’onorevole parlamentare fa riferimento, le legislazioni degli Stati membri possono, in talune circostanze, attribuire uno status particolare a determinate chiese. Per quanto è dato conoscere alla Commissione, ciò non costituisce violazione né del diritto nazionale, né del diritto comunitario. La Commissione desidera inoltre attirare l’attenzione dell’onorevole parlamentare sulla dichiarazione 11 allegata al trattato di Amsterdam, secondo cui “l’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri”. Tale disposizione è stata ora ripresa nell’articolo I-51 del progetto di Costituzione presentato dalla Convenzione europea all’attuale Conferenza intergovernativa (CIG).