Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Dicembre 2006

Legge 02 aprile 1958, n.339

Legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico.

(in Gazz. Uff. del 17 aprile 1958, n. 93)

Articolo 1. Norme generali.

La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

(omissis)

Articolo 6. Diritti e doveri.

Il lavoratore è tenuto a:
– prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;
– mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Il datore di lavoro è tenuto a:
– corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
– fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l’impegno del vitto e dell’alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
– tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;
– garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;
– lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Articolo 7. Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

Articolo 8. Orario di lavoro e riposi.

Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

Articolo 9. Giorni festivi.

Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

(omissis)