Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Luglio 2010

Legge 07 giugno 1929, n.IV

STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
PIO PP. XI

N. IV.- Legge sull'ordinamento amministrativo, 7 giugno 1929

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

CAPO I – NORME GENERALI

1. Le attribuzioni di competenza stabilite in questa o in altra legge non derogano alla facoltà di avocazione del Sommo Pontefice, secondo l'articolo 6 della legge fondamentale.

2. Il Sommo Pontefice si riserva di annullare in qualunque tempo i provvedimenti di qualsiasi autorità amministrativa, che sieno contrari alle leggi o ai regolamenti generali o speciali.
Può del pari in ogni tempo revocare o riformare i provvedimenti che si manifestino inopportuni o pregiudizievoli all'interesse pubblico, salva, se essi abbiano generato diritti di terzi, una equa indennità, fissata nel provvedimento di revoca o di riforma.

3. Salva in ogni tempo la facoltà di invocare contro un provvedimento amministrativo in via di grazia il potere di annullamento, revoca o riforma indicati nell'articolo precedente, il ricorso in via di giustizia al Sommo Pontefice, preveduto dall'articolo 16 della legge fondamentale, deve proporsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento impugnato o dal giorno in cui l'interessato abbia dimostrato di averne notizia.
4. L'azione contro le autorità amministrative, per la tutela di un diritto che si pretende leso dalle medesime, si prescrive nel termine di cinque anni. Questa prescrizione corre anche contro i minori e gli incapaci.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNATORATO

5. Il Governatore esercita personalmente le sue attribuzioni :
a) in materia di legislazione delegata;
b) in materia dì emanazione di regolamenti;
c) in materia di conclusione di accordi colle autorità comunali, provinciali o governative locali residenti in Roma;
d) in materia di rapporti con le suddette autorità o con altre autorità del Regno d'Italia, che occorrano nel disbrigo degli affari di competenza del Governatorato;
e) quando da altre leggi o regolamenti risulti espressamente che l'attribuzione è strettamente personale.

7. Il Governatore deve essere cittadino vaticano e risiedere nel Vaticano.
In caso di assenza o impedimento, il Governatore è sostituito dal capo servizio che egli designa : in difetto di designazione, dal Segretario generale e, in mancanza, dal capo servizio presente più anziano per data di nomina o, a parità di data di nomina, per età.
Chi sostituisce il Governatore non può esercitare le attribuzioni a lui personalmente riservate, fuori dei casi di necessità ed urgenza.

8. Il Consigliere generale dello Stato nonché i giudici ed i funzionari del potere giudiziario non hanno obbligo di assumere la cittadinanza vaticana né di risiedere nel Vaticano: non appartengono alla categoria dei funzionari e degli impiegati: percepiscono soltanto un'indennità di carica.

9. La ripartizione degli uffici, ed il numero, le attribuizioni e i diritti e gli obblighi dei funzionari, degli impiegati e dei salariati, la nomina, disciplina e revoca dei medesimi sono
determinati con regolamento da emanarsi dal Governatore.

10. In qualunque caso, salvi i poteri del Sommo pontefice nei riguardi del Governatore e del Consigliere generale dello Stato e salve le disposizioni speciali circa i corpi armati, i funzionari ed impiegati dipendenti dal Governatore possono essere "puniti, secondo la gravità della mancanza, con la censura o con la sospensione dal quarto dello stipendio per non oltre un anno. Per le mancanze che rendono il funzionario indegno, incompatibile o immeritevole della necessaria fiducia, egli può essere sempre icenziato, anche se per contratto sia assunto a tempo determinato o a vita.
Il licenziamento può del pari sempre darsi per sopravvenuta inabilità fisica o intellettuale.

11. I provvedimenti di cui nel precedente articolo sono presi dal Governatore, uditi gli interessati, senza altra formalità. Contro di essi è ammesso il ricorso al Sommo Pontefice, esclusa ogni altra azione, salvo che per i diritti civili patrimoniali che, indipendentemente da ogni sindacato sui motivi che hanno determinato il provvedimento, potessero derivare da speciali contratti.

12. 1 funzionari od impiegati, che sono incaricati di pagamenti o di riscossioni o che hanno comunque gestione di denaro, di valori o di materie, debbono rendere il conto al Governatore, alla cui vigilanza sono sottoposti per il tramite dell'ufficio di finanza e ragioneria.
Il Governatore, quando trovi ragioni di responsabilità anche per semplice negligenza, contesta le ragioni medesime al contabile, assegnandogli un termine per le sue difese e se tuttavia, udito il Consigliere generale dello Stato, la responsabilità sia accertata, stabilisce l'ammontare del debito con suo decreto, che è titolo esecutivo sia per i provvedimenti conservativi, sia per la iscrizioni di ipoteca giudiziale, sia, qualora il Governatore lo creda per la esecuzione coattiva sui beni del contabile, compresa la cauzione, se vi sia.
Contro il decreto il contabile può reclamare alla Sacra Rota. Il gravame non ha efficacia sospensiva.

13. I funzionari amministrativi incaricati di assumere impegni o di disporre pagamenti, o di vigilanza sui contabili di denaro, valori o materie, o sugli impegni e pagamenti suindicati, rispondono dei danni che per colpa o dolo arrechino allo Stato.
Alla stessa responsabilità soggiace qualsiasi funzionario od impiegato che per azioni od omissioni, anche soltanto colpose, rechi danno allo Stato, salvo che dimostri di avere agito per un ordine superiore, che era tenuto ad eseguire.
La procedura dell'accertamento della suddetta responsabilità è la medesima stabilita per i contabili nell'articolo precedente.
Il Governatore e la Sacra Rota possono, tuttavia, per i funzionari od impiegati contemplati nel presente articolo, porre in via di equità a carico del funzionario od impiegato responsabile soltanto una quota del danno.

14. Tutti i dignitari, funzionari ed impiegati prestano giuramento di fedeltà con la seguente formula : Giuro sul Santo Vangelo di essere fedele al Sommo Pontefice, di osservare scrupolosamente gli ordini che saranno impartiti da Lui e dagli altri miei superiori e le leggi dello Stato e di adempiere diligentemente agli obblighi del mio ufficio.
Il giuramento è prestato dal Governatore, dal Consigliere generale dello Stato e dai Comandanti dei Corpi armati nella mani del Sommo Pontefice; dagli altri nelle mani del Governatore.

CAPO III – CONTRATTI

15. Tutti i contratti conclusi nell'interesse della Città del Vaticano per un valore superiore a lire 5000 devono essere sottoposti al preventivo esame dell'ufficio di finanza e ragioneria, che può fare le sue osservazioni in legittimità ed in merito, nonché alla successiva approvazione del Governatore o di chi lo sostituisce.
In mancanza di tali formalità, i contratti sono invalidi. La invalidità è opponibile soltanto dall'amministrazione pubblica.

16. In tutti i contratti di appalto e di fornitura, salvo diversa pattuizione, è riservata all'amministrazione la facoltà di rescissione, pagando il 10% dell'importo delle opere o somministrazioni non eseguii oltre il pagamento integrale di quelle eseguite.

17. In tutti i contratti di appalto o somministrazione, quando il privato contraente si renda inadempiente, l'amministrazione può, con decreto eseguibile anche con la forza pubblica, occupare i cantieri, apprendere i macchinari, i depositi di materiali e le provviste di merci ed eseguire il contratto, salve le ragioni d'indennizzo da determinarsi dall'autorità giudiziaria.

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

18. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito de sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.
PIO PP. XI