Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Luglio 2010

Legge 07 giugno 1929, n.VI

STATO CITTA' DEL VATICANO

N. VI. – Legge di pubblica sicurezza, 7 giugno 1929

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Il Governatore provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà e all'integrità dei beni, all'igiene e alla moralità pubblica.
A tal uopo, sia in esecuzione delle leggi e dei regolamenti sia in occasione di eventi non preveduti da norme generali, prende i provvedimenti che ritiene opportuni.
Chi non obbedisce a detti provvedimenti, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito coll'ammenda fino a lire 4500 o coll'arresto fino a tre mesi.
Senza pregiudizio dell'azione penale, i provvedimenti suindicati possono, occorrendo, essere eseguiti, anche immediatamente, coll'impiego della forza pubblica, coll'obbligo di chi sarebbe tenuto ad ottemperarvi di rimborsare le spese di esecuzione, secondo la liquidazione fattane dal Governatore.

2. Chiunque, invitato dal Governatore o dai funzionari da lui dipendenti, non si presenti senza giustificato motivo nel termine prescritto, è punito coll'ammenda fino a lire 1500 o con l'arresto fino ad un mese. Senza pregiudizio dell'azione penale, le autorità indicate nel comma precedente possono ordinare traduzione coatta a mezzo della forza pubblica di chi non abbia ottemperato all'invito.

3. È vietata la costituzione di qualsiasi associazione senza l'autorizzazione del Governatore.
Il divieto non si applica agli ordini religiosi, congregazioni e associazioni prevedute dal Codex iuris canonici e costituite a norma del medesimo.
Le associazioni costituite in contravvenzione al divieto sono sciolte, salvi inoltre quei provvedimenti che si ritengano opportuni circa i locali e i beni. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 9000 e l'ar¬resto fino a sei mesi.

4. E' vietata qualsiasi riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione del Governatore. E' ritenuta pubblica anche una riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero" delle persone invitate o per l'oggetto della riunione risulti che il carattere privato di essa sia simulato.
La disposizione dell'articolo precedente non si applica ai ricevimenti, alle processioni e cerimonie religiose e ai trasporti funebri, salvi gli accordi da prendere col Governatore.
Le riunioni non autorizzate sono sciolte colla forza pubblica. Possono esserlo anche quelle autorizzate, se si verifichino disordini o vi sia pericolo del loro verificarsi.
Chi prende parte ad una riunione non autorizzata è punito coll'ammenda da lire 500 fino a lire 9000 o l'arresto da 10 giorni a sei mesi.
Chi non obbedisce all'ordine di scioglimento di una riunione autorizzata è punito coll''ammenda fino a lire 4500 o coll'arresto fino a tre mesi.

5. È vietato detenere, anche nella propria abitazione, armi o portarle fuori di essa senza licenza del Governatore.
Senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione strumenti a punta o da taglio atti ad offendere.
La licenza occorre anche per le collezioni di armi artistiche, rare ed antiche.
Chi contravviene al divieto di detenere o portare armi senza licenza o di portare strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo, è punito coll'ammenda fino a lire 9000 o l'arresto fino a sei mesi. Le armi e gli strumenti suddetti sono confiscati.
Chi contravviene al divieto di tenere collezioni di armi artistiche, rare ed antiche senza licenza è punito coll'ammenda fino a lire 3000. È facoltativa la confisca.

6. È vietato, senza licenza del Governatore, di detenere armi da guerra, depositi di armi non da guerra e depositi di munizioni e materie esplosive. Chiunque viola questo divieto è punito,se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a tre anni, oltre la confisca delle armi, munizioni e materie esplosive.

7. Per l'osservanza dei due articoli precedenti il Governatore può ordinare visite domiciliari o perquisizioni personali.

8. É vietato l'esercizio pubblico delle arti tipografica, litografica, fotografica o di altra riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure senza licenza del Governatore.
È vietato affiggere o offrire anche gratuitamente al pubblico avvisi, scritti, stampati, libri, incisioni, litografie, fotografie, statue di qualsiasi genere, senza licenza del Governatore.
La contravvenzione ai due divieti di che sopra è punita coll'ammenda fino a lire 9000 o l'arresto fino a sei mesi.

9. E' vietata in modo assoluto la vendita ambulante di qualsiasi specie. Le contravvenzioni a questo divieto sono punite come quelle di cui all'articolo precedente.

10. È vietato l'esercizio della professione di guida od interprete senza licenza del Governatore, la quale è subordinata all'accertamento dell'idoneità dell'aspirante.
Chi contravvenga a questo divieto è punito con l'ammenda fino a lire 4500 o l'arresto fino a tre mesi.

11. Le autorizzazioni o licenze contemplate negli articoli precedenti possono essere date, oltre che dal Governatore, anche dagli uffici da lui dipendenti, eccettuata l'autorizzazione di cui all'articolo 3, e possono essere subordinate a tutte le condizioni e termini ritenuti opportuni.
Sono in ogni tempo revocabili senza indennità.

12. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.
PIO PP. XI