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    Legge 08 giugno 2009, n.68

    Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

    Data: 08 giugno 2009
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Finanziamento confessioni religiose, Tavola valdese
    Dossier:
    Confessioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Otto per mille, Irpef, Scelte espresse, Tavola Valdese, Proporzionalità, Finanziamento delle confessioni religiose, Preferenze non espresse, Dichirazione dei redditi
    Legge 8 giugno 2009, n. 68: “Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”. (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del del 19 giugno 2009) La Camera dei deputati ed il Senato […]

    Legge 8 giugno 2009, n. 68: “Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

    (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del del 19 giugno 2009)

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga
    la seguente legge:

    Art. 1.
    Approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese

    1. E’ approvata l’allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l’intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

    Art. 2.
    Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

    1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra’ effettuata in proporzione alle scelte espresse».

    Art. 3.
    Entrata in vigore

    1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall’articolo 2, decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 8 giugno 2009
    NAPOLITANO
    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    ALLEGATO

    Intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola valdese modificativa dell’Intesa firmara il 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409

    Articolo 1
    (Modifica dell’intesa del 25 gennaio 1993)

    1. La repubblica italaiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l’ooprtunità di procedere alla modificazione dell’intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell’articolo 20, comma 2 della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

    Articolo 2
    (Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF)

    1. Il comma 3 dell’articolo 3 dell’intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

    «3. L’attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra’ effettuata in proporzione alle scelte espresse».

    Articolo 3
    (Entratain vigore)

    1. Le modifiche apportate all’intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d’imposta in corso dalla legge di approvazione della presente intesa.

    Articolo 4
    (Norma finale)

    1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell’art. 8 della COstituzione.

    Roma, 4 aprile 2007

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri
    On. Romano Prodi

    Il Presidente della Tavola Valdese
    Pastora Maria Bonafede

    « Legge 08 giugno 2009, n.67 » Intesa 20 marzo 2000

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