Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2009

Legge 13 giugno 1952, n.680

Legge 13 giugno 1952, n. 680: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano 1’8 ottobre 1951″.

(G.U n. 150 del 1 luglio 1952)

1.- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano 1’8 ottobre 1951.
2.- Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano

La Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana:

Tenuto presente l’art. 6, terzo comma, del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929;
Considerata la necessità per la Santa Sede di procedere ad un miglioramento e ad uno sviluppo dei suoi impianti radio, erigendo, a tal fine, due nuovi centri – l’uno trasmittente e l’altro ricevente – in modo da assicurare alla Santa Sede la possibilità di effettuare radiotrasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico;
Attesa l’impossibilità di costruire detti centri nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;
Riconosciuta la convenienza che le estensioni all’uopo prescelte nell’ambito delle aree di proprietà della Santa Sede nelle località di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano godano dei privilegi specificati agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense;

Hanno nominato i loro Plenipotenziari:
(omissis)

1.- Godrà dei privilegi specificati negl i artt. 15 e 16 del Trattato dell’11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l’Italia tutta l’estensione che sarà destinata a sede del primo dei due nuovi centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo art. 3 del presente atto – ed in quanto sarà adibita a tale uso-entro l’ambito massimo dell’area di proprietà della Santa Sede e segnata in colore azzurro nella pianta allegata al presente Atto, (…).
2.- Degli stessi privilegi godrà tutta l’estensione che sarà destinata a sede del secondo dei due nuovi centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo art. 3 del presente Atto ed in quanto sarà adibita a tale uso, entro l’ambito massimo dell’area di proprietà della Santa Sede, segnata in colore rosso nella pianta, allegata al presente Atto, (…).
3.- Il nuovo Centro trasmittente sarà costituito a Santa Maria di Galeria e quello ricevente a Castel Romano. Ambedue saranno collegati per ponte radio, ed anche all’occorrenza a mezzo di cavi, con la stazione radio situata nella Città del Vaticano.
4.- Le frequenze usate per il collegamento per ponte radio tra la stazione in Vaticano e il Centro di Santa Maria di Galeria saranno diverse da quelle in uso nei ponti radio utilizzati dal Centro trasmittente italiano di Santa Rosa.
Le antenne direttive del Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria destinate al servizio fisso avranno azimuth disposti rispetto alla direzione del Centro Radio Telegrafico italiano di Santa Rosa, in modo da evitare interferenze ai servizi riceventi del Centro stesso. Le coordinate del punto centrale della zona di Santa Maria di Galeria, nella quale sarà installato il collegamento per ponte radio, sono 42° 02′ 47″ Nord-0° 07′ 07” Ovest rispetto al meridiano di Monte Mario.
5.- Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo il più presto possibile.
Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

(omissis)