Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Maggio 2004

Legge 16 dicembre 2002

Cantone Ticino. Legge 16 dicembre 2002: “Legge sulla Chiesa cattolica”.

Art. 1
(Definizione)

1. La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2. Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano.

Art. 2
(Appartenenza e uscita)

Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell’art 15 della Costituzione federale.

Art. 3
(Diritto di voto e di eleggibilità)

1. Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

2. Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

Art. 4
(Diocesi)

1. La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed é retta dall’Ordinario.

2. L’Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

Art. 5
(Prerogative dell’Ordinario)

1. L’Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.

2. Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parroc¬chie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.

Art. 6
(Finanziamento della Diocesi)

1. La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante:

a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
b) i frutti derivanti dall’amministrazione dei beni della Diocesi;
c) le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi;
d) le quote di partecipazione delle Parrocchie;
e) i sussidi ed i contributi di Enti pubblici.

2. Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all’amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.

3. La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell’art, 14 lett. a).

4. La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.

Art. 7
(Obbligo di notifica dell’Autorità giudiziaria)

L’Autorità giudiziaria notifica all’Ordinario l’apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.

Art. 8
(Parrocchia. Definizione)

1. La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l’Ordinario, a norma dell’art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.

Art. 9
(Parroco. Competenze)

1. Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell’Ordinario.

2. Nell’esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.

Art. 10
(Nomina del parroco)

La designazione del Parroco spetta all’Ordinario e la sua nomina compete all’Assemblea parrocchiale.

Art. 11
(Assenza temporanea del parroco)

All’ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l’Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.

Art. 12
(Retribuzione del parroco)

Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell’Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell’Ordinario.

Art. 13
(Assemblea parrocchiale)

L’Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l’art. 3 della presente legge.

Art. 14
(Competenze. A. Per voto popolare)

L’Assemblea parrocchiale, per voto popolare:

a) nomina ogni quattro anni nel corso del mese d’aprile, in una data fissata dall’Ordinario, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;

b) nomina il Parroco.

Art. 15
(B. In seduta pubblica)

L’Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica:

a) adotta il regolamento parrocchiale;
b) approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell’imposta di culto;
c) autorizza le spese d’investimento;
d) delibera sulle alienazioni, le permute, i diritti di superficie e le commutazioni d’uso dei beni parrocchiali;
e) decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;
f) autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative,
g) autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;
h) nomina la Commissione della gestione;
i) esprime un suo parere nel caso dell’art. 5 cpv. 2 della presente legge.

Art. 16
(Disposizioni procedurali e di funzionamento)

1. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

2. Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all’art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti nonché il consenso dell’Ordinario.

3. Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell’Assemblea parrocchiale.

Art. 17
(Il Consiglio parrocchiale)

1. Il Consiglio parrocchiale é l’organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.

2. Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.

3. Il Parroco o l’Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.

4. Laddove c’è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.

Art. 18
(Attribuzioni)

Il Consiglio parrocchiale, nell’amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) convoca l’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno;
b) propone all’Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l’assemblea;
c) presenta annualmente i conti all’Assemblea e stabilisce, se prevista, il tasso dell’imposta di culto;
d) allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;
e) amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
f) provvede all’organizzazione e alla conservazione dell’archivio parrocchiale;
g)provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e de¬libera l’esecuzione dei relativi lavori a terzi;
h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
i) elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
1) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.

Art. 19
(Beni parrocchiali)

1. Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.

2. I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell’Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

Art. 20
(Finanziamento della Parrocchia)

La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante:

a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
b) i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
c) i frutti derivanti dall’amministrazione dei propri beni;
d) elargizioni e donazioni di terzi;
e) l’imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità dei decreto legislativo del 10 novembre 1992.

Art. 21
(Altri Enti ecclesiastici)

È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall’ Ordinario con statuti e regolamenti propri.

Art. 22
(Rimedi di diritto)

1. È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell’Ordinario.

2. La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

3. È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

4. L’organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all’art 3 della Legge sugli onorari dei magistrati.

Art. 23
(Regolamento e Statuto ecclesiastico)

1. Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.

2. Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l’uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.

3. La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 24
(Norme transitorie)

1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Legge, la Diocesi emana lo Statuto ecclesiastico ai sensi degli artt. 6 e 23. Le Parrocchie procedono all’allestimento di un regolamento e dove esiste all’adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.

2. Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.

3. L’amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all’art. 19 è conglobata nell’amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Restano riservati:

a) i diritti dei Capitoli;
b) i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell’Ordinario.

Art. 25
(Norma abrogativa)

La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d’entrata in vigore.

(omissis)