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    Legge 25 giugno 1999, n.205

    Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Data: 25 giugno 1999
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Tutela penale
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Bestemmia, Manifestazioni oltraggiose, Defunti, Illeciti amministrativi
    Legge 25 giugno 1999, n. 205: “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 149 del 28 giugno 1999) Art. 1 Delega 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente […]

    Legge 25 giugno 1999, n. 205: “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”.

    (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 149 del 28 giugno 1999)

    Art. 1

    Delega

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 2, la competenza in materia di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    (omissis)

    Art. 7

    Trasformazione di reati in illeciti amministrativi

    1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

    (omissis)

    c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

    (omissis)

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