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    Legge provinciale 12 marzo 2002, n.4

    Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

    Data: 12 marzo 2002
    Autore:
    Provincia autonoma di Trento
    Argomento:
    Scuole confessionali
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Sviluppo, Formazione, Identità culturale, Identità religiosa, Famiglie, Infanzia, Socializzazione, Cura, Crescita, Identità individuale, Servizi socio-educativi, Nidi d'infanzia
    Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4: “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 12 del 19 marzo 2002, Supplemento) (Omissis) ARTICOLO 3 (Nido d’infanzia) 1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione […]

    Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4: “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 12 del 19 marzo 2002, Supplemento)

    (Omissis)

    ARTICOLO 3
    (Nido d’infanzia)

    1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
    2. Il nido d’infanzia assicura in modo continuativo, all’interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l’educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.
    3. Il nido d’infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.
    4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d’infanzia che prevedano l’accoglienza di un numero ridotto di bambini.
    5. Il nido d’infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell’infanzia o della scuola dell’obbligo in modo da poterne condividere i servizi.
    6. ll nido d’infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

    (Omissis)

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