Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n.12

Provincia di Bolzano. Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12: “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”.

(Da Supplemento n. 1 del “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino” n. 54 del 29 dicembre 1998)

Titolo I

Insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie.

Art.1
Norme di carattere generale

L’insegnamento della religione cattolica è impartito, nella scuola elementare e secondaria, da appositi docenti assunti dall’autorità scolastica competente d’intesa con l’Ordinario diocesano ai fini dell’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e in base alla normativa prevista per i docenti del rispettivo ordine e grado di scuola.
I docenti di religione cattolica hanno gli stessi doveri previsti per i docenti delle altre discipline del corrispondente ordine e grado di scuola.

Art.2
Istituzione dei ruoli del personale docente

Per l’insegnamento della religione cattolica sono istituiti ruoli provinciali del personale docente, distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici ed articolati per gradi di scuola.
La consistenza organica complessiva di cui al comma 1, compresi i posti a tempo parziale, è determinata secondo le modalità previste dalla normativa provinciale vigente.

Art.3
Accesso ai ruoli del personale docente

L’accesso ai ruoli del personale docente di cui all’art.2, comma 1, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli ai sensi della normativa vigente per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.
I titoli di studio richiesti per l’accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale di concerto con l’ordinario diocesano.
I docenti di religione cattolica devono essere altresì in possesso dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano.
I programmi d’esame per i concorsi della scuola elementare e secondaria sono definiti dal Sovrintendente o dall’Intendente scolastico competente, d’intesa con l’Ordinario diocesano, sentito il Consiglio scolastico provinciale.
Nel bando di concorso viene determinato il numero dei posti che possono essere occupati mediante assunzione in ruolo.

Art.4
Cattedre

Nella scuola elementare e secondaria di primo grado possono essere costituite cattedre verticali comprensive di due ordini di scuola, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Dette cattedre vengono assegnate a docenti che sono in possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento della religione nella scuola secondaria di primo grado.
Cattedre verticali possono essere costituite anche tra scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art.5
Revoca dell’idoneità

La perdita dell’idoneità, a seguito di revoca da parte dell’Ordinario diocesano, determina la risoluzione del contratto relativo all’insegnamento della religione cattolica.
L’insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato, al quale viene revocata l’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano, a domanda, può essere utilizzato per altri compiti od altri insegnamenti, purché in possesso dei relativi prescritti titoli professionali. Per l’insegnamento nelle scuole elementari, è richiesto altresì, il superamento del concorso magistrale.

Art.6
Assunzione di personale docente a tempo determinato

Per i posti vacanti nonché per la sostituzione di docenti assenti, l’amministrazione scolastica competente assume personale a tempo determinato in possesso dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano.
L’assunzione del personale di cui al comma 1 avviene secondo le disposizioni vigenti per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.

Art.7
Incarico a tempo determinato del personale ispettivo

Il procedimento di selezione e la nomina degli ispettori per l’insegnamento della religione cattolica in possesso dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano anche per tale funzione, avvengono in base alle disposizioni vigenti della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale.

Art.8
Incarichi ispettivi nella scuola ladina

Per lo svolgimento delle funzioni ispettive nelle scuole delle località ladine, l’Intendente scolastico di tali scuole può incaricare un insegnante di religione con esonero parziale dall’insegnamento.

Art.9
Funzioni ispettive nella scuola professionale

Gli ispettori per l’insegnamento della religione cattolica possono essere incaricati ad esercitare le funzioni ispettive nei confronti delle scuole provinciali di formazione professionale.

Art.10
Norme transitorie

In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere ammessi ai ruoli di cui all’articolo 2, comma 1, i docenti di religione che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto servizio di insegnamento per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto servizio di insegnamento per almeno cinque anni, previo superamento di un concorso speciale per titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione. I docenti interessati devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, come recepito dallo statuto in vigore per i laici insegnanti di religione nelle scuole, approvato dall’Ordinario della Diocesi di Bolzano e Bressanone, nonché dei requisiti richiesti dall’articolo 3, comma 3.
Gli ispettori per l’insegnamento della religione cattolica, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto da almeno dieci anni le relative funzioni, sono confermati con incarico a tempo indeterminato, previo parere favorevole del Sovrintendente scolastico o dell’Intendente scolastico competente.