Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge provinciale 15 maggio 2002, n.7

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7:
“Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 23 del 28 maggio 2002)

Titolo I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Finalità della disciplina)

1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all’offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l’effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.

(Omissis)

Titolo VI – Ricettività extra-alberghiera

Capo I – Tipologie

ARTICOLO 30
(Tipologie degli esercizi extra-alberghieri)

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:
a) esercizi di affittacamere;
b) esercizi rurali;
c) bed and breakfast;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) ostelli per la gioventù;
f) case per ferie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall’articolo 25, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all’aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.

(Omissis)

ARTICOLO 36
(Case per ferie)

1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all’articolo 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.

(Omissis)

Capo III – Norme comuni

ARTICOLO 38
(Adempimenti amministrativi)

1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall’articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
2. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all’articolo 32, comma 2.
3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da uno del comune competente per territorio.
4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall’articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
5. L’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui all’articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
6. Il gestore dell’esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell’attività e la chiusura temporanea dell’esercizio nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al rilascio dell’autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione.
7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione.

(Omissis)

ARTICOLO 40
(Requisiti minimi)

1. I locali destinati all’ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri di cui al capo II, individua i servizi minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano e le ulteriori dizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l’utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.

(Omissis)