Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Luglio 2007

Legge regionale 01 dicembre 1998, n.88

L.R. Toscana 1 dicembre 1998, n. 88: “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

(da Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n. 42 del 10.12.1998 Parte Prima Sezione I – Leggi e Regolamenti Regionali)

(omissis)

ARTICOLO 25
(Opere pubbliche. Riparto di competenze)

1. Nella materia “opere pubbliche” di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni delegate dallo Stato nonchè quelle concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonchè l’edilizia di culto.

3. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalità per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

(omissis)