Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Giugno 2005

Legge regionale 02 agosto 2002, n.7

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7: “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 37 del 10 agosto 2002)

(Omissis)

Titolo I – DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIE

Capo I – Appalti di lavori pubblici

ARTICOLO 8
(Programmazione dei lavori pubblici)

1. L’articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici – 1. L’attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 predispongono ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. Per le opere di competenza del l’Amministrazione regionale, il Presidente della Regione e ciascun Assessore regionale predispongono il programma tenendo conto anche di quanto proposto dagli uffici periferici.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 predispongono nel l’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 per almeno trenta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare. Deve, altresì, prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le opere di manutenzione ordinaria.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, commi 6 e 16, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva, redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ra-gioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell’articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un’opera non inserita nell’elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all’Amministrazione regionale.
11. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto del l’Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all’effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall’ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Nell’adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o l’ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell’interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all’adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell’organo deliberante.
17. Restano riservati all’Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18. E’ riservata all’Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa. E’, altresì, riservata all’Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del l’articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono al l’or dine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all’ordine di priorità generale, con voto favorevole dell’organo deliberante dell’ente, purché sia in ogni caso rispettato l’ordine relativo al settore di intervento.”.

(Omissis)