Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 03 maggio 2001, n.6

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6:
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 21 del 7 maggio 2001)

(Omissis)

Titolo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

ARTICOLO 47
(Contributi all’Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo)

1. Il contributo annuo autorizzato dall’articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, per due terzi all’Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, e per un terzo allo Studio teologico San Paolo, con sede in Catania.
2. Le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo in favore dell’Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, nei limiti di cento milioni, sono destinate alla Curia arcivescovile di Palermo per la manutenzione ordinaria della Cattedrale.

(Omissis)

Titolo VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ARTICOLO 89
(Norme urbanistiche)

1. Ai fini dell’approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.
2. Nelle more dell’approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3. Le disposizioni previste dall’articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d’area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L’approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola “esecutiva” è stata omessa a seguito dell’impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all’assegnazione.
5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l’esercizio dell’uso civico nella sua originaria estensione.
6. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole “alberghiero o ricettivo in genere”.
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d’uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d’uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall’organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d’uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l’ente può alienare il bene.
8. All’articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
“3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto”;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:
“12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali”.
9. Si applica l’articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10. Il secondo comma dell’articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:
“Sull’istanza del consiglio comunale l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell’urbanistica e previa acquisizione del concerto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta”.
11. L’articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:
“Con l’osservanza delle procedure previste dall’articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 15 della medesima legge limitatamente a:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi”.
12. Per l’esecuzione delle opere da eseguirsi all’interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l’obbligo di arretramento previsto dall’articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

(Omissis)