Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Luglio 2007

Legge regionale 05 novembre 1968, n.40

L.R. Trentino Alto Adige 5 novembre 1968, n. 40: “Nuove norme per l’ esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione”.

(da BUR Trentino Alto Adige N. 47 del 5 novembre 1968)

ARTICOLO 1

Le Giunte provinciali predispongono – per delega della Regione – programmi annuali di opere pubbliche, indicate nel seguente articolo 3, da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le Giunte provinciali sono autorizzate a concedere – per delega della Regione – ai soggetti, indicati nell’ articolo seguente, contributi annui costanti fino alla misura massima del 7,50 per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, e per un periodo non superiore a quindici anni.

(omissis)

ARTICOLO 3

Nei programmi annuali, di cui all’ articolo 1,possono essere comprese – ai fini dell’ ammissione al contributo – le seguenti categorie di opere:

(omissis)

8) la costruzione, la sistemazione, l’ampliamento di edifici, destinati al culto e di edifici, adibiti all’uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del parroco;

(omissis)