Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Febbraio 2005

Legge regionale 07 agosto 2002, n.34

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 34: “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata” n. 54 del 7 agosto 2002)

(Omissis)

ARTICOLO 12
Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico

1. La Regione Basilicata autorizza interventi di carattere urgente ed inderogabile allo scopo di salvaguardare la funzionalità e l’agibilità di edifici di culto, ivi comprese le pertinenze e gli impianti tecnologici, nonché di edifici di valore storico, ambientale ed artistico.
2. Gli interventi dovranno essere finalizzati al ripristino, all’immediato riutilizzo ed alla conservazione del “bene”.
3. In ogni caso le caratteristiche tipologiche, morfologiche ed ambientali preesistenti non devono essere alterate o modificate.
4. Le richieste, prodotte dai Comuni o dalle parrocchie interessate per il tramite del Comune nel cui territorio ricade “il bene”, devono essere inviate al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità corredate da una relazione tecnica nella quale vengono descritti i danni subiti, le cause che li hanno determinati, gli interventi da adottarsi ed un preventivo di spesa.
5. Per le opere riguardanti i manufatti di cui alla legge 1 giugno 1939, n 1089, ed al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, è necessario il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.
6. La Giunta Regionale, previa verifica ed istruttoria da parte della competente struttura regionale, autorizza il Comune in cui ricade il “bene” ad eseguire i lavori per l’importo ritenuto ammissibile ed in relazione alle disponibilità finanziarie.
7. L’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed urgenza ed indifferibilità dei lavori.
8. La verifica della ultimazione dei lavori è effettuata dal personale tecnico regionale ed equivale a collaudazione dell’opera.
9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo saranno utilizzate le risorse regionali già previste per l’attuazione della legge regionale 30 dicembre 1995, n. 69 e stanziate alla Unità Previsionale di Base 0473.01 “Interventi di recupero del patrimonio storico, artistico, termale e di realizzazione di opere di culto” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002.
10. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per la individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei finanziamenti di cui al precedente comma.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 23, della Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7.

(Omissis)