Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2005

Legge regionale 07 aprile 2000, n.11

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 11:
“Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 33 del 11 aprile 2000)

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per l’attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell’offerta turistica veneta, in particolare proponendosi le seguenti finalità:
a) orientare l’offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendone nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;
b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell’offerta degli enti locali, strumentali ed autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo;
c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell’offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nelle aree turisticamente omogenee così come individuate rispettivamente agli articoli 2 ed 8 dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , e successive modifiche.

Art. 2
(Categorie d’interventi regionali)

1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, mediante:
a) interventi di qualificazione dell’offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
c) progetti d’interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge:
a) le piccole e medie imprese turistiche con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese definite secondo la vigente disciplina comunitaria ed operanti per attività prevalente in settori collegati al turismo, con riferimento alla classificazione delle attività economiche effettuata periodicamente dall’ISTAT;
b) gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;
c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro di cui agli articoli 12 e 36 del codice civile che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui al n. 3 dell’ allegato A nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui al n. 4 dell’ allegato A, per le quali la legislazione regionale non richiede il regime d’impresa;
d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto costituiti con partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio con almeno cento soci.

(Omissis)

Art. 5
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse finanziarie di cui alla presente legge sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 10, 14 e 15, tra:
a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti identificati secondo i criteri dell’ allegato B;
b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare identificati secondo i criteri dell’ allegato B;
c) i progetti di interesse pubblico previsti dall’ articolo 14;
d) i progetti di interesse regionale previsti dall’ articolo 14;
e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall’ articolo 13.

Art. 6
(Iniziative agevolate)

1. Per le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), sono ammissibili:
a) l’adeguamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo, nonché l’adeguamento, l’ampliamento e la realizzazione di servizi, impianti ed attrezzature complementari all’attività ricettiva degli esercizi medesimi così come individuati dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c); per le strutture ricettive di cui all’ allegato A, n. 4, lettere b) e c) sono ammessi i soli interventi di ammodernamento e di realizzazione di impianti ed attrezzature necessari all’attività ricettiva, nonché la fornitura dell’arredo necessario nel limite massimo del trenta per cento della spesa ammessa;
b) l’adeguamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e la riqualificazione dei servizi complementari, retti a regime d’impresa, così come identificati dall’ allegato A numero 2);
c) le opere di arredo urbano o le altre opere previste dagli standard urbanistici, in regime di convenzione con enti pubblici, nell’area di pertinenza della struttura ricettiva e funzionali alla fruizione da parte della clientela, quali individuate dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c).
2. Per le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) sono ammissibili:
a) la costruzione, la trasformazione, il restauro ed il recupero dell’edificio e dell’area necessari per l’esercizio dell’attività di impresa turistica e dei servizi complementari;
b) le opere di arredo urbano o previste dagli standard urbanistici, in regime di convenzione con enti pubblici, nell’area di pertinenza della struttura ricettiva e funzionali alla fruizione da parte della clientela, quali individuate con provvedimento della Giunta regionale.
3. Sono altresì ammissibili, in relazione alle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e alla lettera a) del comma 2 l’acquisto di terreno, di fabbricati, nonché la fornitura dell’arredo necessario nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento della spesa ammessa, nonché l’acquisto di dotazioni informatiche riferite specificatamente alle diverse tipologie di impresa nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).
4. Per i progetti d’interesse pubblico e di interesse regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), sono ammissibili la trasformazione, il restauro, il recupero e la realizzazione di opere, impianti, servizi ed attrezzature finalizzati al prolungamento, alla diversificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica nelle aree di cui all’ articolo 1, comma 2, nonché il recupero a finalità turistiche ed occupazionali di aree urbane e rurali soggette a degrado ambientale e/o economico.
5. Per gli organismi sociali di garanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), è ammissibile l’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.
6. Le domande di contributo devono essere presentate prima che inizi l’esecuzione dei progetti finanziati; le domande relative alle iniziative agevolate di cui al comma 4, escluse quelle delle società a prevalente capitale pubblico locale, sono ammissibili al contributo anche se relative ad interventi realizzati per una percentuale non superiore al quaranta per cento, alla data di presentazione della domanda di contributo.
7. Il contributo è concesso a condizione che l’investimento finanziato sia mantenuto in essere per un periodo non inferiore a cinque anni.

(Omissis)

Art. 15
(Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d’impresa)

1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro di cui agli articoli 12 e 36 del codice civile, nonché le persone fisiche di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera c), che svolgono attività di gestione di strutture ricettive, per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall’ articolo 6 limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall’ allegato A), numeri 3 e 4.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuti presenti i dati e le risorse individuati dall’ articolo 10, comma 2, determina con proprio provvedimento il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:
a) l’individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;
b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
c) la modalità di concessione;
d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d’intervento;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo spa previa istruttoria da parte della stessa.
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 è istituito presso la Veneto Sviluppo spa un fondo apposito determinato annualmente con legge finanziaria regionale.

Art. 16
(Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi)

1. La Giunta regionale e la Veneto Sviluppo spa, per i contributi da esse rispettivamente erogati ai sensi della presente legge, dispongono:
a) la riduzione del contributo, quando si accerta:
1) una diminuzione della spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
2) una riduzione del numero medio di occupati a tempo pieno, parziale o stagionale durante tutto il periodo di finanziamento, in misura superiore a quanto stabilito dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10;
3) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici ai sensi dell’ articolo 9, comma 4;
b) la revoca del contributo in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso; oppure nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’ articolo 31 bis, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, per comprovate cause di forza maggiore;
c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel provvedimento di cui agli articoli 10, 14 e 15 e nel caso di mancato rispetto del mantenimento dell’investimento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla sua ultimazione.
d) la sospensione in via cautelare dell’erogazione del contributo, qualora si verificano situazioni che compromettano l’efficacia dell’intervento avviato.

(Omissis)

ALLEGATO A)

Tabella d’identificazione delle Piccole e Medie Imprese Turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di Strutture Ricettive e di altri Servizi Complementari correlati direttamente al Settore Turismo.

(Omissis)

3) tipologie di Esercizi Ricettivi retti da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalle leggi regionali vigenti (legge regionale n. 52/1986 , n. 37/1998, e n. 49/1999):
a) ostelli per la gioventù;
b) case per ferie;
c) rifugi alpini, rifugi sociali d’alta montagna;
d) foresterie per turisti;
e) case religiose di ospitalità;
f) centri soggiorno studi;

(Omissis)

ALLEGATO B)

Criteri d’identificazione delle strutture ricettive e dei servizi complementari

Ai fini dell’ articolo 4 della presente legge:
a) per strutture ricettive e servizi complementari esistenti si intendono quelli oggetto di classificazione e/o autorizzazione all’esercizio dell’attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste;
b) per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare, si intendono quelli privi di classificazione e/o autorizzazione all’esercizio dell’attività alla data di presentazione della domanda le agevolazioni previste.