Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Maggio 2008

Legge regionale 07 febbraio 2008, n.2

L.R. Liguria 7 febbraio 2008, n. 2: “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari”.

(da B.U.R. Liguria 13 febbraio 2008, n. 1, parte prima)

TITOLO I
Norme generali

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione.
1. La presente legge detta norme per la disciplina dell’offerta turistica regionale esercitata attraverso:
a) le strutture ricettive;
b) le strutture balneari;
c) i centri di immersione e di addestramento subacqueo.
2. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, se non espressamente mantenute alla Regione o esercitate dai Comuni, sono attribuite alle Province competenti per territorio.

(omissis)

Art. 3
Caratteristiche delle strutture ricettive.

1. Le strutture ricettive garantiscono:
a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dai regolamenti;
b) l’offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

(omissis)

TITOLO II
Strutture ricettive alberghiere ed all’aria aperta

(omissis)

Art. 12
Strutture ricettive all’aria aperta.

1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. La gestione unitaria della struttura può, fra l’altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio commerciale, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.
3. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in:
a) villaggi turistici;
b) campeggi.
4. Per quanto non previsto dal presente capo le strutture ricettive all’aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

(omissis)

Art. 15
Strutture ricettive all’aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro.

1. Le strutture ricettive all’aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali possiedono le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge e dallo specifico regolamento per i campeggi o i villaggi turistici, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni regionali.

(omissis)

TITOLO III
Altre strutture ricettive
Capo I – Disposizioni generali

Art. 18
Tipologie.
1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) rifugi alpini ed escursionistici;
d) affittacamere;
e) bed & breakfast;
f) case e appartamenti per vacanze;
g) appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
h) aree di sosta;
i) mini aree di sosta;
j) agriturismo.

Art. 19
Case per ferie.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.
3. Le predette strutture ricettive possono altresì essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell’ambito e sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Art. 20
Ostelli per la gioventù.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

(omissis)

TITOLO VI
Norme comuni

(omissis)

Art. 43
Uso occasionale di strutture a fini ricettivi.

1. L’uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura.

(omissis)

Art. 48
Classificazione delle strutture ricettive e balneari.

[…]
3. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast sono classificati dalle Province in tre livelli secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.
4. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo III, diverse da quelle di cui al comma 3, nonché le strutture di cui all’articolo 15, sono classificate in un’unica categoria.
[…]

(omissis)

Art. 64
Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive.

1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal titolo III sprovvisto del relativo titolo abilitativo o della classificazione.
2. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:
a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all’articolo 19, commi 1 e 2;
b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;
c) ospita nelle aree di sosta di cui all’articolo 27 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dallo specifico regolamento.
[…]

(omissis)

Art. 67
Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni.

1. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 43 in assenza del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 43 in difformità del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(omissis)

Capo V
Norme speciali, transitorie e finali

(omissis)

Art. 72
Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, le altre strutture ricettive e balneari, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge o agli specifici regolamenti, sono classificate nel livello più basso sino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale i titolari devono provvedere agli adeguamenti necessari, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dagli specifici regolamenti.
2. Le autorizzazioni all’esercizio rilasciate in capo alle strutture di cui al comma 1, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere integrate con gli estremi della classificazione di cui agli articoli 48 e 49.

(omissis)