Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2009

Legge regionale 09 aprile 2009, n.6

L.R. Liguria 9 aprile 2009, n. 6: “Promozione delle politiche per i minori e per i giovani”.

(omissis)

ARTICOLO 46
(Attività degli Oratori)

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall’Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l’accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un’opportunità educativa nelle situazioni di disagio.
3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell’integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell’ambito degli interventi della rete integrata di offerta.
4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d’ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell’incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.

ARTICOLO 47
(Protocolli d’intesa)

1. Per le attività di cui all’articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d’intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:
a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della Costituzione.
2. Nei protocolli d’intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di
oratorio o attività similari.

ARTICOLO 48
(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l’ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui all’articolo 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’articolo 47.
2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l’intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l’acquisizione di attrezzature.
3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d’intesa di cui all’articolo 47.

ARTICOLO 49
(Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici)

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accampamento;
b) soggiorno itinerante;
c) soggiorno in accantonamento.
2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.
3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.
5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l’organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti.
Il Sindaco rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.
6. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.

ARTICOLO 50
(Contributi regionali per l’attivazione di aree e strutture)

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l’intervento ammesso, ai soggetti di cui all’articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.
2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all’acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al
comma 1.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1.
4. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo regionale sono soggette al vincolo di destinazione d’uso per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo pena la restituzione della somma
assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.

ARTICOLO 51
(Contributi regionali per la gestione e l’organizzazione dei soggiorni)

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all’articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla Giunta regionale
nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;
b) l’assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1.

(omissis)