Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Giugno 2005

Legge regionale 09 dicembre 2002, n.20

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20:
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 156 del 9 dicembre 2002, Supplemento)

(Omissis)

TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

ARTICOLO 6
(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l’esercizio 2003 e tetti di spesa)

1. Ai fini della predisposizione, nei termini, del bilancio preventivo per l’esercizio 2003, le aziende sanitarie, nelle more dell’approvazione del riparto del fondo sanitario regionale (FSR), iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno 2002 con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2002, n. 1073.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti ecclesiastici previsti per l’anno 2002.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l’erogazione diretta dei farmaci.
4. Per le stesse aziende sanitarie, enti ecclesiastici e IRCCS, con il documento di programmazione economico-funzionale e di riparto del FSR 2003, potranno essere riadeguati i limiti di remunerazione, anche in diminuzione, in relazione sia all’attuazione della rete ospedaliera sia al livello e appropriatezza delle prestazioni erogate nell’anno 2002.
5. Il valore economico delle prestazioni riconosciute, costituente tetto di spesa per la Regione nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS ed enti ecclesiastici, deve intendersi remunerativo di ogni elemento di costo, ivi comprese le variazioni degli accordi di lavoro dei dipendenti e gli oneri per l’esclusività.
6. Eventuali riparti del fondo sanitario nazionale alle regioni per i titoli di cui sopra devono intendersi come mere modalità di riparto alle regioni stesse.
7. L’Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di 2 milioni di euro come da l.r. 7/2002.

(Omissis)