L.R. Friuli Venezia Giulia 8 novembre 2012, n. 23: "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo".
(BUR n. 46 del 14 novembre 2012)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni al fine di sostenere e promuovere la loro attivita' e di favorire il loro coordinamento.
2. Le attivita' di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.
CAPO II
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 2
(Principi)
1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarieta' umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale specificate all' articolo 2 della Costituzione .
Art. 3
(Valore del volontariato)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta' di cui all' articolo 118, quarto comma della Costituzione , nell'ambito delle finalita' e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attivita' delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.
2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attivita' rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunita'.
3. Il volontariato e' condivisione di valori legati alla comunita', alla famiglia, alla centralita' della persona e alla responsabilita' individuale ed e' componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.
Art. 4
(Attivita' di volontariato)
1. L'attivita' di volontariato e' svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilita' collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunita' e ambienti di vita volte a finalita' di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.
2. L'attivita' di volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
Art. 5
(Registro generale del volontariato organizzato)
1. E' istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
2. Il Registro e' articolato nei seguenti settori:
a) sociale e sanitario;
b) culturale;
c) educativo;
d) ambientale;
e) diritti civili dei cittadini;
f) solidarieta' internazionale;
g) educazione motoria e promozione delle attivita' sportive e ricreative;
h) attivita' innovative.
3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in piu' settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attivita' di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
6. L'iscrizione ha validita' di tre anni ed e' soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell'organizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.
7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti e' disposta la cancellazione dal Registro.
Art. 6
(Comitato regionale del volontariato)
1. Il Comitato regionale del volontariato e' strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarieta' e di orientamento al volontariato e in particolare:
a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;
c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso e' redatto;
c) le priorita' d'intervento preventivamente individuate e le modalita' con cui si e' inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
5. Il Comitato e' composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentativita' del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato e' gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalita' di convocazione e di funzionamento.
Art. 7
(Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.
3. Possono essere, altresi', convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalita'.
4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attivita' svolta.
5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalita' stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.
7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione e' trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 8
(Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato)
1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione e' autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
2. Al fine di accrescere la rappresentativita' e favorire l'attivita' congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.
Art. 9
(Contributi alle organizzazioni di volontariato)
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:
a) l'assicurazione dei volontari;
b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attivita' di volontariato;
c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
4. La Giunta regionale suddivide i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle richieste contributive pervenute e delle finalita' da perseguire.
Art. 10
(Tavoli di rete)
1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione puo' promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. La Regione e' autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.
3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.
Art. 11
(Promozione del volontariato internazionale)
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarieta', al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarieta'.
Art. 12
(Fondo regionale per il volontariato)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 e' istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione dei seguenti interventi:
a) formazione dei volontari di cui all'articolo 28;
b) iniziative della Regione di cui all'articolo 8;
c) contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 9;
d) finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dei Tavoli di rete di cui all'articolo 10.
Art. 13
(Coordinamento regionale)
1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 , al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.
Art. 14
(Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarieta' e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento e' disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:
a) attivita' e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attivita' innovative e sperimentali;
c) attivita' integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
d) attivita' frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volonta' di stipulare le convenzioni secondo modalita' dagli stessi definite.
3. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, le convenzioni regolano:
a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonche' le modalita' di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
b) la durata del rapporto di collaborazione;
c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attivita' svolta, nonche' del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
d) le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le forme di garanzia per la continuita' dell'intervento;
f) le coperture assicurative di cui all' articolo 4 della legge 266/1991 ;
g) le modalita' di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;
h) le modalita' di risoluzione del rapporto;
i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', nonche' le modalita' di reciproca consultazione periodica tra le parti;
j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;
k) il rispetto dei diritti e delle dignita' degli utenti.
4. L'attivita' prevista in convenzione e' svolta secondo le finalita' e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991 .
5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:
a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;
b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attivita' interessata dalla convenzione.
6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall' articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.
Art. 15
(Volontariato e territorio)
1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo.
2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'articolo 39.
Art. 16
(Attivita' di vigilanza)
1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
Art. 17
(Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato)
1. Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e' nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).
2. La Regione e' rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.
Art. 18
(Disposizioni di attuazione del Capo II)
1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonche' del Comitato regionale del volontariato:
a) sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;
b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalita' e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.
CAPO III
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 19
(Valore della promozione sociale)
1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarieta' e pluralismo della societa' civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attivita' e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:
a) sostenere le attivita' di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
d) promuovere la qualita' della vita e il benessere sociale;
e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
g) sostenere le attivita' di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunita';
h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.
Art. 20
(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. E' istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000 , con sede legale o operativa in regione.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalita' specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7. L'iscrizione ha validita' di tre anni ed e' soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell'associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.
8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, e' disposta la cancellazione dal Registro.
Art. 21
(Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.
3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
5. Il Comitato e' composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dal UPI.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9. Ai componenti del Comitato e' corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalita' di convocazione e di funzionamento.
Art. 22
(Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte nel Registro.
3. Possono essere altresi' convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalita'.
4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.
5. L'Assemblea elegge, secondo le modalita' stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto
6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione e' trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.
Art. 23
(Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale)
1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilita' sociale.
2. La Regione fornisce altresi' servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .
Art. 24
(Fondo regionale per la promozione sociale)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 e' istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attivita' di utilita' sociale promosse dalle associazioni.
2. Il Fondo e' utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'articolo 23 e dell'articolo 28.
Art. 25
(Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarieta' e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento e' disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attivita' oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualita' delle prestazioni, le modalita' di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all' articolo 30 della legge 383/2000 .
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.
Art. 26
(Disposizioni di attuazione del Capo III)
1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonche' del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:
a) sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta;
b) sono fissati i criteri e le modalita' applicative e attuative di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 1.
CAPO IV
NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 27
(Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale)
1. E' istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2.
2. Il Fondo, in particolare, e' finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a sostegno di attivita' progettuali, nonche' di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature.
3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalita' della loro concessione, nonche' le modalita' e i termini della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonche' dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.
4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 28
(Attivita' di formazione e aggiornamento)
1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2. La Regione e' inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attivita' formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalita' stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilita' di funzionari pubblici.
Art. 29
(Centri di servizio per il volontariato)
1. La Regione e' autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, nonche' per attivita' di supporto nell'attuazione della presente legge.
2. E' fatta salva la destinazione alle attivita' relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge 266/1991 .
CAPO V
PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO
Art. 30
(Valore dell'associazionismo)
1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralita' delle sue forme quale fondamentale espressione di liberta', di promozione umana, di autonome capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonche' di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione alla vita della comunita' locale e regionale; ne riconosce altresi' il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.
2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attivita' esercitate in modo gratuito che, rivolte agli associati e alla collettivita', sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunita' tra uomini e donne.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita') e ogni altra realta' associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.
Art. 31
(Registro regionale delle associazioni)
1. E' istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la struttura competente in materia di associazionismo.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che realizzano gli scopi previsti dall'articolo 30 a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) svolgano la loro attivita' da almeno un anno;
c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica degli associati alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettivita' di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte degli associati, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicita' degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per l'associato, la disciplina della procedura di esclusione dell'associato che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra gli associati;
d) abbiano sede legale o operativa in regione.
Art. 32
(Interventi per la promozione dell'associazionismo)
1. La Regione persegue le finalita' previste dal presente capo attraverso:
a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attivita' e iniziative nell'ambito della normativa di settore;
b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica da parte delle strutture competenti per materia;
c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, secondo quanto previsto all'articolo 39.
Art. 33
(Disposizioni di attuazione del Capo V)
1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le modalita' di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel Registro, nonche' le modalita' d'iscrizione e di cancellazione.
CAPO VI
NORME COMUNI
Art. 34
(Programmazione regionale)
1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22 e della Conferenza regionale dell'associazionismo.
2. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale e puo' essere aggiornato annualmente.
Art. 35
(Comitato regionale dell'associazionismo)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, e' istituito il Comitato regionale dell'associazionismo, avente funzioni propositive, consultive e di analisi sulle politiche e interventi realizzati dalla Regione nell'ambito del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti in regione.
2. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di associazionismo.
3. Fanno parte del Comitato:
a) l'Assessore regionale al volontariato, alla promozione sociale e all'associazionismo, o suo delegato, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, o suo delegato;
c) due esperti in materia di associazionismo, designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno rappresentante delle amministrazioni comunali e l'altro delle amministrazioni provinciali;
d) il Presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;
e) il Presidente dei Centri servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sul volontariato;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 5, designati da Comitato regionale del volontariato;
h) due rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 20, designati dal Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale;
i) un rappresentante delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 31 scelto dall'Assessore regionale competente in materia di associazionismo.
4. Il Comitato e' regolarmente costituito con la designazione della maggioranza dei componenti.
5. Il Comitato dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione.
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato e' gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. La struttura regionale competente in materia di associazionismo assume la funzione di segreteria.
Art. 36
(Monitoraggio regionale sul fenomeno associativo)
1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo in regione nella pluralita' delle sue forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di associazionismo realizza le seguenti attivita':
a) attivita' di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio regionale;
b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione;
c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli Venezia Giulia;
d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.
2. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione di universita', istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.
Art. 37
(Conferenza regionale dell'associazionismo)
1. La Giunta regionale ogni tre anni organizza una Conferenza regionale dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti nel territorio regionale.
2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche in materia di associazionismo in genere; essa si esprime altresi' sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realta' associative.
3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso e' redatto;
c) le priorita' di intervento preventivamente individuate e le modalita' con cui si e' inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
Art. 38
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:
a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalita' degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficolta' di funzionamento;
b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
c) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di anticipazione di cui all'articolo 27;
d) l'attivita' di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.
Art. 39
(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)
1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalita' stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
Art. 40
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
(omissis)