Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Giugno 2005

Legge regionale 10 ottobre 2002, n.25

Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25:
“Eliminazione delle barriere architettoniche”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 23 del 31 ottobre 2002)

(Omissis)

ARTICOLO 4
(Campo di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa si applica:
a) agli edifici e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attività turistiche, sportive, culturali e ricreative, compresi parchi e giardini pubblici, aree verdi e zone attrezzate per i giochi dei bambini e in generale luoghi aperti o chiusi destinati ad attività del tempo libero anche a carattere temporaneo;
b) agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati;
c) agli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) alle aree e ai percorsi pedonali urbani, nonché ai parcheggi;
e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e fune nonché ai mezzi di navigazione di competenza regionale, provinciale e comunale;
f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici delle persone di competenza regionale, provinciale e comunale;
g) alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico esterni o interni alle costruzioni;
h) ai segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

(Omissis)

ARTICOLO 16
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per l’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 2002 sono quantificati come segue:
a) Euro 200.000 PER INTERVENTI nell’ambito dell’edilizia pubblica;
b) Euro 150.000 PER INTERVENTI nell’ambito dell’edilizia di culto;
c) Euro 150.000 PER INTERVENTI nell’ambito della riqualificazione urbana
d) Euro 50.000 PER INTERVENTI di trasporto pubblico locale.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio 2002 sulle unità previsionali di base n. 4.1.330, n. 4.1.335 e n. 4.4.400.
3. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

(Omissis)