Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 11 dicembre 2002, n.25

Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 56 del 31 dicembre 2002)

(Omissis)

TITOLO III – MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I – MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

ARTICOLO 47
(Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1997, n. 27 (Norme per la partecipazione della Regione autonoma Valle Aosta alle iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione degli archivi di interesse storico), è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale può concedere contributi, sino ad un massimo del novantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di persone ed enti privati, di enti ecclesiastici e di associazioni di culto che siano proprietari, possessori o detentori di archivi storici già ordinati e inventariati, o per i quali esista un progetto di riordino e inventariazione ai sensi dell’art. 2. Tali contributi possono essere destinati:
a) all’acquisto di arredi e attrezzature per la conservazione dei documenti di interesse storico previa presentazione di almeno un preventivo giudicato congruo;
b) al restauro di documenti di interesse storico previa presentazione di almeno tre preventivi forniti da ditte specializzate;
c) alla conservazione e alla continuazione delle principali serie documentarie conservate presso l’archivio corrente della Curia episcopale, previa presentazione di almeno un preventivo giudicato congruo;
d) ai lavori di disinfezione e disinfestazione dei locali contenenti i fondi archivistici di interesse storico, previa presentazione di almeno un preventivo fornito da una ditta specializzata.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 27/1997 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale decide in ordine all’ammissione al contributo e all’entità di esso, che è erogato in due rate. La prima, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, è corrisposta all’atto della concessione, la seconda a seguito della trasmissione del consuntivo delle spese sostenute, debitamente documentate, previa verifica degli interventi eseguiti.”.

(Omissis)