Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2012

Legge regionale 11 settembre 2012, n.39

L.R. Liguria 11 settembre 1997, n. 39. "Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo del 2000".

ARTICOLO 1

Finalità
1. La Regione Liguria, in occasione del Giubileo dell'anno 2000 ed anche allo scopo di consolidare nel tempo flussi di turismo religioso
promuove con la presente legge intere iniziative volti a favorire, sotto il profilo dell'organizzazione ricettiva e della valorizzazione
culturale e turistica, l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali e internazionali del turismo culturale e religioso.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione attiva la più ampia collaborazione, in Italia e all'estero, con soggetti pubblici e privati interessati all'evento, stipulando eventualmente con gli stessi specifiche convenzioni.

ARTICOLO 2

Interventi di valorizzazione culturale
1. La Regione favorisce la realizzazione di iniziative culturali, con particolare riferimento a:
a) l'individuazione, la catalogazione e la divulgazione delle antiche vie e degli itinerari storici dei pellegrini, anche in rapporto alla divisione del territorio ligure in aree di influenza delle principali famiglie e dei vari istituti di vita consacrata;
b) le iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze storiche di specifici itinerari religiosi;
c) la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione dei beni in raccolta, anche librari, custoditi negli immobili di interesse religioso, alfine di preservare le testimonianze legate ai pellegrinaggi e alle pratiche religiose;
d) il rinnovamento dei percorsi espositivi delle realtà musealizzate nonchè gli interventi conservativi sulle opere;
e) l'organizzazione di manifestazioni, convegni, esposizioni e pubblicazioni;
f) la promozione di circuiti teatrali e musicali, legati al Giubileo.
g) la predisposizione e la divulgazione di strumenti informativi a carattere culturale, storico, letterario e artistico inerenti i temi e gli itinerari legati al Giubileo.
2. Gli interventi conservativi, previsti al comma 1 lettere b), c) e d), devono essere realizzati secondo le indicazioni dei competenti organi statali o regionali.

(omissis)

ARTICOLO 6

Interventi sulle infrastrutture
1. Allo scopo di agevolare il pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora della Guardia in comune di Ceranesi e l'accessibilità ai luoghi di relativa pertinenza in occasione del Giubileo dell'anno 2000, il comune di Ceranesi presenta alla Regione progetti per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico e opere di
adeguamento della viabilità di accesso, anche sulla base di indicazioni e richieste dell'Amministrazione provinciale di Genova e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. Gli interventi relativi ai parcheggi pubblici o di uso pubblico sono attuati, anche su aree non di proprietà , dal comune di Ceranesi o dalla amministrazione provinciale di Genova, e l'uso viene regolamentato dalle amministrazioni medesime in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.
3. Gli interventi di adeguamento della rete stradale comunale e provinciale di accessibilità ai parcheggi e ai luoghi di pellegrinaggio sono attuati dal comune di Ceranesi e
dall'amministrazione provinciale di Genova, in qualità di enti proprietari delle strade.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune di Ceranesi e devono pervenire alla Regione entro i termini previsti dall'articolo 4, corredati da:
a) progetto definitivo ed esecutivo delle opere;
b) attestazione del sindaco in merito alla conformità degli interventi alle previsioni della strumentazione urbanistica ed edilizia vigente.
5. La Giunta regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 1998, determina, entro i termini previsti dall'articolo 4, l'ammissione a finanziamento e l'entità della quota regionale dello stesso per gli interventi di cui ai commi 2 e 3.
6. Per la redazione dei progetti definivi ed esecutivi degli interventi di cui ai commi 2 e 3, la Regione interviene con la copertura dei costi ammissibili.
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Ceranesi presenta alla Regione i progetti preliminari degli interventi, corredati da una specifica stima dei relativi costi. La Giunta regionale, sulla base della documentazione pervenuta, entro i trenta giorni successivi, determina le modalità di finanziamento della relativa spesa.

(omissis)