Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Maggio 2005

Legge regionale 12 maggio 2003, n.24

Legge regionale 12 maggio 2003, n. 24: “Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 20 del 16 maggio 2003)

(Omissis)

ARTICOLO 2
(Formazione e controlli)

1. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti e garantire la salubrità degli stessi la Regione disciplina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le iniziative formative del personale di cui all’articolo 1, comma 1, nonché dei responsabili dell’industria alimentare, nell’ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al relativo regolamento di esecuzione e al piano d’indirizzo di cui all’articolo 31 della stessa l.r. 32/2002.
2. La Giunta regionale emana specifici indirizzi ai servizi competenti delle aziende unità sanitarie locali per la verifica dell’effettivo rispetto delle regole di igiene alimentare, ed in particolare per il controllo sulla formazione effettuata dai responsabili e dagli addetti delle imprese alimentari. Con gli indirizzi la Giunta regionale tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività, in particolare prevedendo procedure semplificate di autocontrollo per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, come individuato dall’articolo 92, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
3. Gli indirizzi, di cui al comma 2, sono contenuti nel piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, approvato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande).
4. In prima attuazione il piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, di cui al comma 3, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall’Azione programmata sicurezza alimentare e igiene della nutrizione di cui al Piano sanitario regionale 2002-2004.

(Omissis)