• Chi Siamo
  • Contattaci
    Olir
    Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
    • Home
    • Documenti
    • Notizie
    • Riviste
    • Libri
    • Focus
    Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
    Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

    Legge regionale 14 marzo 2000, n.51

    Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata

    Data: 14 marzo 2000
    Autore:
    Regione Basilicata
    Argomento:
    Turismo religioso
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Interesse storico, Turismo, Interesse culturale, Interesse religioso, Escursionismo, Interesse naturalistico
    Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51: “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 30 del 19 aprile 2000) (Omissis) Art. 3 (Rete escursionistica di valenza regionale e complementare) 1. Sono considerati di valenza regionale: a) gli itinerari […]

    Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51: “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 30 del 19 aprile 2000)

    (Omissis)

    Art. 3
    (Rete escursionistica di valenza regionale e complementare)

    1. Sono considerati di valenza regionale:
    a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;
    b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei piani paesistici;

    (Omissis)

    Art. 5
    (Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale)

    1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell’ambito del territorio comunale e le Comunità Montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 4, assumendo come riferimento la rete escursionistica di valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:
    a) recupero della viabilità di interesse ambientale e di preminente interesse storico – paesaggistico – culturale – religioso;

    (Omissis)

    2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta Regionale.

    (Omissis)

    Sostienici

    Ultimi Documenti

    • Emergenza Coronavirus, il DPCM del 14 gennaio 2021
      14 gennaio 2021
    • Accesso delle donne al lettorato e all’accolitato, il Motu Proprio “Spiritus Domini” di Francesco
      10 gennaio 2021
    • Argentina, il progetto di legge di legalizzazione dell’aborto approvato dal Parlamento
      17 novembre 2020
    • Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco circa alcune competenze in materia economico-finanziaria
      26 dicembre 2020
    • Vaccini anti-Covid, la nota della Congregazione per la Dottrina della Fede
      21 dicembre 2020

    Iscriviti alla nostra Newsletter

    Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

    Back to Top

      • Home
      • Chi Siamo
      • Contattaci
      • Termini e condizioni
      • Privacy Policy
      • Archivio Olir
      © Olir 2021
      Powered by Uebix