Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2012

Legge regionale 16 gennaio 2012, n.5

Legge regionale, Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale
(BUR n. 7/2012)

(omissis)

Art. 7 – Cause di ineleggibilità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
(omissis)
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
(omissis)

Art. 14 – Presentazione delle liste di candidati.
(omissis)
9. Alla lista dei candidati sono allegati:
(omissis)
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
(omissis)