Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Novembre 2007

Legge regionale 16 luglio 2007, n.15

L.R. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15: “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

(da BUR Lombardia n. 29 del 16 luglio 2007 – supplemento ordinario del n. 2 del 19 luglio 2007)

TITOLO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici) riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di turismo
riguardanti:

a) organizzazione turistica regionale;
b) attività ricettiva alberghiera;
c) attività ricettiva non alberghiera;
d) attività ricettive all’aria aperta;
e) professioni turistiche;
f) agenzie di viaggio e turismo.

(omissis)

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

(omissis)

CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

ARTICOLO 32

(Finalità)

1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) rifugi alpini e rifugi escursionistici;
d) esercizi di affittacamere;
e) case e appartamenti per vacanze;
f) bed & breakfast;
g) bivacchi fissi.

2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l’utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

ARTICOLO 33

(Definizione di case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

ARTICOLO 34

(Caratteristiche funzionali delle case per ferie)

1. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 35

(Definizione di ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti
senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

ARTICOLO 36

(Caratteristiche funzionali degli ostelli)

1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.

(omissis)

ARTICOLO 46

(Denuncia di inizio attività)

1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La denuncia è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta
visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio.

3. Il comune comunica alla provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le denunce di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione.

ARTICOLO 47

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all’interno di ciascuna unità abitativa.

2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il
regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie e ostelli per la gioventù devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell’apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

ARTICOLO 48

(Cessazione temporanea dell’attività ricettiva)

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea della attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.

ARTICOLO 49

(Vigilanza e sanzioni)

1. Ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente capo.

2. Chiunque intraprende un’attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.

3. Chiunque esercita un’attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

4. Chiunque contravviene all’obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell’attività.

7. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme
riscosse sono introitate dal comune.

(omissis)

ARTICOLO 51

(Definizione e tipologie delle aziende ricettive all’aria aperta)

1. Sono aziende ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le aziende ricettive all’aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole
autorizzate.

7. L’allestimento di campeggi all’interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

8. L’ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell’attività ricettiva.

9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area con le dotazioni
previste dal codice della strada.

10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

11. I campeggi ed i villaggi turistici all’interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

ARTICOLO 52

(Norme comuni)

1. Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi mobili.

2. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all’aria aperta.

3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell’azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L’uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

(omissis)

TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

(omissis)

ARTICOLO 68

(Esami per il rilascio dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore
turistico)

1. Il rilascio dell’abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all’esito favorevole di prove d’esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, finalizzate all’accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni giudicatrici previste dall’articolo 69.

2. Ogni anno la provincia indice la sessione d’esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali devono essere presentate le domande di ammissione.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 2 aprile 2007, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), sono esonerati dal possesso dell’abilitazione:
a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all’estero e da là provenienti nell’esercizio della loro attività in accompagnamento di stranieri;
b) coloro che svolgono non professionalmente l’attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;
c) coloro che, nell’ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali, nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico
e culturale della Lombardia;
d) coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di trasporto.

4. Per l’esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della Unione europea, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione
della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

(omissis)

TITOLO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

(omissis)

ARTICOLO 95

(Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici)

1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre province.

2. Dette associazioni, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 82, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del d.lgs. 206/2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 88, 89 e 90 della presente legge.

3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendano essere iscritte all’albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell’associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
b) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo;
d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla l. 1084/1977, nonché degli articoli 99, 94 e 95 del d.lgs. 206/2005. Annualmente va inviata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio;
e) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, concernente l’indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche
svolte dall’associazione;
f) copia autenticata della prova documentale dell’avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.

6. Le insegne poste all’ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell’associazione.

7. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

8. Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio delle attività.

9. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, di cui al comma 1, sono curati dalla competente direzione generale della Giunta regionale. L’iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente.

10. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l’associazione dall’albo ed ingiunge la cessazione dell’attività qualora non venga stipulata la polizza
assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell’attività. In presenza di tale ingiunzione, l’associazione non può richiedere la reiscrizione prima di un anno.

11. Ogni altra associazione deve servirsi, per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b).

12. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della l.r. 1/1986 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l’organizzazione
tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b).

13. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere viaggi di durata superiore a un giorno si avvalgono dell’organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all’articolo 81, comma 1,
lettera b).

ARTICOLO 96

(Sodalizi, gruppi sociali e comunità)

1. L’esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di sodalizi, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni del presente Titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata
assicurazione.

(omissis)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 100

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia);
b) la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 (Nuova disciplina relativa all’albo regionale e all’attività delle associazioni pro loco);
c) la legge regionale 8 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze);
d) la legge regionale 11 settembre 1989, n. 45 (Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari);
e) la legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta);
f) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 (Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico);
g) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province);
h) i commi 43, 44 e 45, dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

(omissis)