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    Legge regionale 18 maggio 2000, n.95

    Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane

    Data: 18 maggio 2000
    Autore:
    Regione Abruzzo
    Argomento:
    Turismo religioso
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Pellegrinaggi, Sicurezza, Onlus, Turismo, Attività culturali, Manifestazioni religiose, Igiene, Attività spirituali, Sviluppo zone montane, Turismo rurale, Somministrazione cibi, Somministrazione bevande, Itinerari storici
    Legge regionale 18 maggio 2000, n. 95: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 18 del 28 giugno 2000) (Omissis) Art. 22 (Turismo rurale montano) (Omissis) 10. Le Comunità Montane, attraverso le dotazioni del Fondo, ed i Comuni montani possono favorire l’accessibilità della generalità dei turisti alle […]

    Legge regionale 18 maggio 2000, n. 95: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 18 del 28 giugno 2000)

    (Omissis)

    Art. 22
    (Turismo rurale montano)

    (Omissis)

    10. Le Comunità Montane, attraverso le dotazioni del Fondo, ed i Comuni montani possono favorire l’accessibilità della generalità dei turisti alle offerte di turismo rurale montano e possono concedere contributi finalizzati ad Associazioni e Comitati non aventi fini di lucro, per l’organizzazione di manifestazioni tradizionali, anche di carattere religioso, e di iniziative promozionali dei prodotti agro-alimentari ed artigianali della montagna abruzzese.

    (Omissis)

    Art. 25
    (Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni tradizionali)

    1. In occasione di manifestazioni tradizionali, feste popolari e religiose o sagre che si svolgono in territori montani e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in deroga alla normativa vigente, il Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni previo parere favorevole dell’ufficiale sanitario competente.
    2. La deroga è consentita per manifestazioni che non superino le cinque giornate continuative di svolgimento ed a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione, trasporto, conservazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e per le persone addette.
    3. Le manifestazioni devono essere promosse da Associazioni o Comitati non aventi fini di lucro ovvero da operatori del settore della ristorazione.
    4. Le manifestazioni denominate “Sagre” ovvero le manifestazioni promozionali di prodotti agro-alimentari che possono beneficiare della deroga di cui al comma 1, devono prevedere la somministrazione prevalente di prodotti tipici dell’area montana abruzzese.

    (Omissis)

    Art. 44
    (Itinerari della montagna abruzzese)

    1. La Regione Abruzzo considera e valorizza gli itinerari storici dalla montagna abruzzese, legati alla presenza ed al lavoro dell’uomo, e ne tiene conto nell’ambito delle iniziative connesse al sostegno delle attività economiche e culturali oggi esistenti.
    2. Nella definizione degli itinerari vanno tenuti in considerazione gli aspetti economici, culturali, spirituali che ne hanno determinato negli anni una valenza storica.
    3. Nell’ambito delle attività di identificazione, catalogazione e valorizzazione degli itinerari assumono preminente rilevanza i percorsi tratturali, le vie delle castagne, i cammini dei pellegrinaggi.
    4. La Giunta Regionale, d’intesa con le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti Parco, assume le necessarie iniziative per la definizione degli itinerari storici della montagna abruzzese.

    (Omissis)

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