Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Maggio 2005

Legge regionale 21 gennaio 2003, n.1

Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1: “Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7”.

(da “Bollettino Uffiaciale della regione Valle d’Aosta” n. 8 del 25 febbraio 2003)

(Omissis)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;
b) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche;
c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L’attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l’uso di corda, piccozza e ramponi;
d) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. La professione di guida turistica è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, lettera a), nei siti dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche geografiche, individuati, nell’ambito di un apposito elenco, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell’ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell’umanità, che siano eventualmente presenti sul territorio.
3. L’elenco di cui al comma 2, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente, d’intesa con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nell’elenco professionale di cui all’articolo 7.
5. L’assessore regionale competente in materia di turismo, nel caso di siti di proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al comma 2, e in mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate e i proprietari di tali siti circa le modalità di effettuazione e i costi del servizio prestato dalle guide stesse, può autorizzare i proprietari a organizzare un proprio servizio di visita e di illustrazione del sito avvalendosi di proprio personale, anche sprovvisto della abilitazione prescritta ai sensi della presente legge.

(Omissis)