Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Novembre 2011

Legge regionale 21 novembre 2011, n.18

Legge regionale 21 novembre 2011, n. 18: "Esposizione del crocifisso negli immobili regionali".

(BUR Lombardia 25 novembre 2011, supplemento n. 47)

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f), dello Statuto d’autonomia riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane.

Art. 2 (Esposizione del crocifisso)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all’ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all’amministrazione regionale, secondo le modalità previste dal comma 2.
2. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) il servizio demanio e patrimonio provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla collocazione del crocifisso nei locali di cui al comma 1.

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione della finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa di 2.500,00 euro.
2. Agli oneri di 2.500,00 euro di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate all’UPB 4.2.1.181 «Amministrazione dei mobili e immobili regionali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 novembre 2011

Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/278 dell’8 novembre 2011)