Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Febbraio 2005

Legge regionale 23 dicembre 1985, n.53

Legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53: “Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l’espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia n. 130 del 24 dicembre 1985)

ARTICOLO 1

Dopo l’ articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, viene inserito il seguente articolo:

Art. 7 ter

1. L’Amministrazione regionale, sentita la competente autorità religiosa, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed “una tantum” per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero pastorale, compresi l’ufficio e l’abitazione del parroco, e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.
2. I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni 20 nella misura annua costante del 10% della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l’iniziativa delle opere.
3. I contributi ” una tantum” sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile al 90% per i lavori attinenti alle chiese.
4. La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell’area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonchè una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo.
5. Le domande di concessione dei contributi, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 1986, entro 90 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge.
6. Per l’ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati, nei termini che saranno stabiliti dall’Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l’indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
7. Alla concessione e all’erogazione dei contributi provvede il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
8. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, ed ammesse a godere dei finanziamenti della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali opere le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non possono addivenire alla determinazione definitiva dei contributi concessi in carenza della relativa
documentazione di spesa. In tali casi la spesa ammissibile in via definitiva a contributo viene determinata sulla base di una stima del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 8, della Legge regionale Fiuli – Venezia Giulia 26 ottobre 1987; dall’art. 99, della Legge regionale Fiuli – Venezia Giulia 7 febbraio 1990, n. 3; dall’art. 80, della Legge regionale Fiuli – Venezia Giulia 7 settembre 1992, n. 30; dall’art. 4, della Legge regionale Fiuli – Venezia Giulia 25 marzo 1996, n. 16; dall’art. 6, della Legge regionale Friuli – Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13.

(Omissis)