Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Maggio 2005

Legge regionale 23 ottobre 2003, n.16

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16:
“Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 33 del 7 novembre 2003)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all’aria aperta:
a) villaggi turistici;
b) campeggi.
2. La gestione dell’attività ricettiva all’aria aperta può essere esercitata da:
a) imprese turistiche di cui all’art. 7 della legge 29.3.2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni;
b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali.

(Omissis)