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    Legge regionale 24 dicembre 2004, n.35

    Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport

    Data: 24 dicembre 2004
    Autore:
    Regione Veneto
    Argomento:
    Turismo religioso
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Contributi, Finanziamenti, Strutture ricettive, Turismo, Democratizzazione, Agenzie di viaggio, Diritti umani, Sport, Tempo libero, Specializzazione, Guide, Accompagnatori, Animatori
    Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35: “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport”. (da “Bollettino Uffciale della regione Veneto” n. 134 del 28 dicembre 2004) (Omissis) ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell’articolo […]

    Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35:
    “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport”.

    (da “Bollettino Uffciale della regione Veneto” n. 134 del 28 dicembre 2004)

    (Omissis)

    ARTICOLO 4
    (Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell’articolo 27 e dell’articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Al comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole “comunica alla provincia competente” sono sostituite con le parole “può comunicare alla provincia competente” e al comma 1 dell’articolo 38 sono soppresse le parole: “e delle strutture ricettive extra alberghiere non soggette a classificazione”.

    ARTICOLO 5
    (Disposizioni in materia di piani degli arenili e modifica dell’articolo 47 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Al comma 3 dell’articolo 47, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole “entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2005”.

    ARTICOLO 6
    (Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e modifica dell’articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole “È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso anno.”.

    ARTICOLO 7
    (Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma 1 bis:
    “1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell’agenzia, attribuita in sede di rilascio dell’autorizzazione, i segni distintivi dell’affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura “affiliato”.”.
    2. Alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 66, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole “a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto” sono soppresse.

    ARTICOLO 8
    (Disposizioni transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Al comma 3 dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole “fino al 31 dicembre 2004” sono sostituite con le parole “fino al 31 dicembre 2005”.

    ARTICOLO 9
    (Disposizioni in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Al comma 5, dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole “fino al 31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2005”.
    2. Al comma 5, dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte, in fine, le parole: “qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6”.
    3. Al comma 6, dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole “entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2005”.
    4. Al comma 6, dell’articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole “valevole per il periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “valevole sino al 31 dicembre 2007”.

    ARTICOLO 10
    (Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”)

    1. Dopo l’articolo 93 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 viene aggiunto il seguente articolo:
    “Art. 93 bis – Norme transitorie in materia di professioni turistiche.
    1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.”.

    ARTICOLO 11
    (Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero”)

    1. Al comma 1, dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le parole “entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo” sono sostituite dalle seguenti “entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo”.
    2. Il termine di trecentosessanta giorni di cui al comma 1 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 avviati a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.

    ARTICOLO 12
    (Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero”)

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è inserito il comma 1 bis:
    “1 bis. Il documento di cui al comma 1 mantiene validità fino alla approvazione del successivo.”.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal documento di indirizzi, obbiettivi e priorità, denominato Piano triennale 2001-2003.

    (Omissis)

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