Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Giugno 2007

Legge regionale 24 gennaio 1985, n.4

L.R. Liguria 24 gennaio 1985, n. 4: “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

(da BUR Liguria N. 6 del 6 febbraio 1985)

ARTICOLO 1
Finalità

La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’ articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell’ ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo articolo 3.

ARTICOLO 2
Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 3, secondo comma lettera b) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all’ abilitazione dei ministri del culto e del personale di servizio;
c) gli immobili adibiti, nell’ esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali,
sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.
2. In relazione al disposto dell’ articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

ARTICOLO 3
Dimensionamento e localizzazioni

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.
2. Nelle zone omogenee di tipo A e B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.
3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell’ ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.
4. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose, riconosciute a norma di legge, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 1.
5. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all’ articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza.

ARTICOLO 4
Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente articolo 3.
2. La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all’ articolo 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l’ ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

ARTICOLO 5
Devoluzione contributi di urbanizzazione secondaria

1. I Comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota non inferiore al 7 per cento dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.
2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell’ anno precedente, anche relativamente all’ edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l’ esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.
3. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza.
4. I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente articolo 2 o per gli interventi su quelle esistenti nell’ ambito del territorio del Comune che ha effettuato i relativi versamenti.
5. A tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sull’ utilizzazione delle somme percepite.
6. E’ in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il Comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente articolo 2.
7. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

ARTICOLO 6
Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.