Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Febbraio 2005

Legge regionale 25 marzo 1996, n.16

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16: “Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali”.

(da “Bollettono Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia” n. 13 del 27 marzo 1996)

(Omissis)

ARTICOLO 4
Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge regionale 20/1983

1. Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’esecuzione delle opere indicate al punto 6) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei ministri dei culti religiosi”.

2. Il primo comma dell’articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall’articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, nº 30, è sostituito dal seguente:

“L’Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed << una tantum >> per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione”.

(Omissis)