Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Luglio 2007

Legge regionale 26 aprile 2004, n.44

L.R. Piemonte 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

(da B.U.R. n. 18 del 3 maggio 2000)

(omissis)

Art. 66.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dell’attuazione degli interventi programmati e della spesa;
b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998; c) svolgimento delle funzioni di “unità specializzate” anche a supporto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e successive modificazioni;
d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;
e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;
f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c);
g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;
h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;
i) la valutazione tecnico – amministrativa su:
1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale; 2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all’articolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58, comma 2;
l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;
m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza;
b) le funzioni conferite dall’articolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.
3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d’appalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa).
4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui all’articolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell’amministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.
5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

(omissis)