Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Maggio 2005

Legge regionale 26 giugno 2003, n.8

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8:
“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 12 del 1 luglio 2003, Supplemento Straordinario n. 2 del 3 luglio 2003)

(Omissis)

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario

(Omissis)

ARTICOLO 14

1. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai titolari delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 2.150.000,00, allocata all’U.P.B 5.2.03.01 (capitolo 52030110) dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2003.
3. Per lo svolgimento di attività di sostegno e promozione dello sport e del tempo libero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Enti, Istituzioni, Associazioni e Società sportive operanti in Calabria, contributi una tantum in deroga alle procedure della legge regionale 12 novembre 1984, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per gli interventi di cui al precedente comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.140.000,00, allocata all’U.P.B 5.2.02.01 (capitolo 52020103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
5. Per la realizzazione di interventi di promozione e sostegno di attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza, e di altre manifestazioni artistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Associazioni ed Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure di cui all’art.9 della legge regionale 2 maggio 2001, n.7.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma 5 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.160.000,00, allocata all’U.P.B 5.2.01.02 (capitolo 52010241) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
7. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 19 aprile 1985, n.16.
8. Per gli interventi di cui al precedente comma 7 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 1.425.000,00 allocata all’U.P.B 5.2.01.02 (capitolo 52010242) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
9. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza di Comuni, Province, Associazioni e Consorzi di Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali interessati, contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 31 luglio 1987, n.24.
10. Per gli interventi di cui al precedente comma 9 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 2.240.000,00 allocata all’U.P.B 3.2.03.01 (capitolo 32030127) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
11. La Giunta regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a concedere contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio assistenziale e del volontariato, per un importo complessivo di euro 760.000,00, con allocazione all’U.P.B 6.2.01.07 (capitolo 62010712) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
12. L’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è effettuata sulla base di specifici programmi – definiti dal Consiglio Regionale contestualmente all’approvazione della presente normativa – da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta Regionale, predisposte dal Dipartimento “Bilancio e Programmazione finanziaria”, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)

Capo III – Disposizioni varie

ARTICOLO 35

1. L’art. 2 della legge regionale 2 giugno 1999, n.15 è così sostituito:
“1. La Regione Calabria sostiene il funzionamento e le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale
“Ferramonti di Tarsia per l’Amicizia tra i Popoli”, in particolare per:
a) recuperare e valorizzare la memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti e realizzare, nell’area dell’ex campo o nella sede ritenuta più idonea alla Fondazione, un Centro di studio e di ricerca sull’internamento civile durante la Seconda guerra mondiale e sulla persecuzione politica, razziale e religiosa;
b) operare — soprattutto nella realtà calabrese — per la salvaguardia della memoria storica, nonché per la riscoperta e la valorizzazione di “luoghi della memoria” e di eventi di particolare rilevanza socio-culturale;
c) contribuire alla costituzione di un Archivio-Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni opportuno materiale archivistico, libraio, filmico e fotografico;
d) organizzare un meeting sulle tematiche della Memoria, della Pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni, da tenersi preferibilmente in occasione del “Giorno della Memoria”, previsto dalla legge n. 211, promulgata dal parlamento italiano il 20 luglio del 2000;
e) curare l’organizzazione di scuole o seminari per l’educazione alla pace e alla Democrazia;
f) pubblicare un Bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e su altre iniziative ed argomenti che rientrano nelle finalità della stessa;
g) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe.”

(Omissis)