Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 26 luglio 2003, n.14

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14:
“Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 108 del 26 luglio 2003)

(Omissis)

TITOLO II – REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 6
(Requisiti per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
2. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all’attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
3. In caso di società , associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all’attività di somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonchè i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

(Omissis)