Legge regionale 28 aprile 2000, n.74
Legge regionale 28 aprile 2000, n. 74:
“Contributi a Comuni ed Enti della Regione Abruzzo per interventi con finalita’ sociali, culturali, economiche e di sistemazione del patrimonio”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 16 del 9 giugno 2000)
ARTICOLO 1
La Regione Abruzzo concede contributi ai Comuni ed Enti sotto elencati per gli importi a fianco indicati e per le finalità descritte:
– Comune di Campli (TE) per acquisizione e recupero Palazzo Rozzi: £. 120.000.000;
– Comune di Balsorano (AQ) per lavori di ristrutturazione del Santuario di S. Angelo: £. 40.000.000;
(Omissis)
ARTICOLO 2
Gli Enti interessati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, la richiesta di contributo di cui all’art. 1.
La competente Direzione regionale, verificata la validità e la completezza della documentazione, dispone l’accredito del 75% del contributo.
Il saldo è disposto con ordinanza del Dirigente del Servizio competente a completamento degli interventi previa acquisizione dei relativi certificati ed atti.
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Edifici di culto, Ristrutturazione, Santuari, Finalità culturali, Finalità sociali
Natura:
Legge regionale