Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 29 novembre 2001, n.29

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29:
“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 34 del 10 dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 6)

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi le associazioni:
a) studentesche;
b) di volontariato;
c) culturali;
d) ambientaliste;
e) sportive;
f) a carattere religioso;
g) ogni altra associazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera e).
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro, le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda alla struttura prevista all’articolo 4 e, oltre ad essere formate in prevalenza da giovani, devono avere:
a) sede nel territorio regionale;
b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all’interno dello statuto;
c) statuto improntato ai criteri di democraticità;
d) assenza di finalità di lucro.
4. La struttura regionale di cui all’articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede all’iscrizione nel registro oppure al diniego dell’iscrizione con provvedimento motivato.
5. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) dettagliata relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o che intende svolgere.
6. La struttura di cui all’articolo 4 provvede con periodicità annuale alla revisione ed all’aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 3.

(Omissis)