Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 30 novembre 2000, n.20

Legge regionale 30 novembre 2000, n. 20:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 147 del 13 dicembre 2000)

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dei principi costituzionali vigenti per l’ordinamento regionale, in particolare della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle Regioni e di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi coordinati con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei principi generali fissati dalla l. 59/1997 e dal d. lgs. 112/1998 e successive modificazioni.

(Omissis)

Art. 5
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono competenti per l’attività amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano l’attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a:
a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 23/1996;
b) la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di:
1. opere relative all’edilizia di culto;

(Omissis)