Legge regionale 31 luglio 2001, n.36
Legge regionale 31 luglio 2001, n. 36:
“Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 17 del 10 agosto 2001)
Art. 1
(Finalità)
La Regione Abruzzo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali.
L’oratorio, soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.
Art. 2
(Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie)
La Regione, nell’ambito delle finalità stabilite nell’art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, della legge 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell’Abruzzo nell’ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli oratori per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero.
Art. 3
(Programmazione degli interventi)
La programmazione degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani è adottata dalla Regione, sentite le diocesi dell’Abruzzo.
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sport, Giovani, Adolescenti, Tempo libero, Cultura, Funzione sociale, Funzione educativa, Parrocchie, Diocesi, Servizi sociali, Oratori
Natura:
Legge regionale