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    Lettera 03 marzo 2014

    COBAS Scuola Sicilia: Partecipazione ad atti di culto in orario scolastico

    Data: 03 marzo 2014
    Argomento:
    Libertà religiosa, Chiesa cattolica, Festività religiose
    Dossier:
    Chiesa cattolica
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Libertà religiosa, Scuola, Atti di culto, Attività scolastiche, Celebrazioni liturgiche, Celebrazioni religiose, Orario scolastico
    Per approfondire:
    Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione (SNADIR), Lettera 7 marzo 2014, n. 127: "La celebrazione degli atti di culto nella scuola è consentita in orario scolastico ed extrascolastico, purché sia salvaguardata la libertà di parteciparvi o meno".

    Cobas Scuola Sicilia, 3 marzo 2014:  "Partecipazione ad atti di culto in orario scolastico".

    (omissis)

    In prossimità delle festività pasquali, questa O.S. ricorda ai Dirigenti Scolastici che alle scuole non è consentito a nessun titolo l’organizzazione o la partecipazione in orario scolastico ad atti di culto, celebrazioni o a qualsiasi altra attività di natura religiosa (Precetto pasquale, ecc.) così come espressamente previsto dalla sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93. I principi espressi nella citata sentenza fatti propri dal Ministero dell’Istruzione con CM Prot. N. 3084 1996, affermano infatti che:

    a) gli atti di culto, le celebrazioni religiose, ecc.. non sono né attività scolastiche, né extrascolastiche;

    b) tali attività non hanno nulla a che fare con l’insegnamento della religione cattolica;

    c) il fatto più grave e antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento delle materie oggetto dei programmi della scuola statale e vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione;

    d) immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche si configura una evidente violazione della legge e della Costituzione;

    e) la facoltà di parteciparvi o meno non elimina il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento dell’attività scolastica, consistente nella soppressione dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività estranea alle finalità della scuola statale anche se deliberata contra legem dagli organi collegiali o proposta dalle componenti studentesche.

    Pertanto la scrivente O.S., nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, preannuncia sin d’ora che in caso di conoscenza o notizia di violazione delle disposizioni citate rinvierà all'accertamento dell’Autorità giudiziaria la sussistenza dell'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio in danno degli studenti al fine del perseguimento di ogni responsabilità accertata.

    Per il Coordinamento Regionale Siciliano
    Prof.ssa Candida Di Franco

    « Provvedimento 28 febbraio 2014, n.4 » Decreto legge 06 marzo 2014, n.16

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