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    Motu proprio 12 febbraio 2018

    “Imparare a congedarsi”: le indicazioni del Pontefice sulle modalità di rinuncia all'ufficio ecclesiale per raggiunti limiti d’età

    Data: 12 febbraio 2018
    Autore:
    Pontefice
    Argomento:
    Ministri di culto, Chiesa cattolica
    Dossier:
    Chiesa cattolica
    Nazione:
    Stato Città del Vaticano
    Parole chiave:
    Rinuncia, Età, Pontefice, Motu proprio, Francesco, Ufficio ecclesiale, Ufficio di nomina pontificia, Ufficio pastorale, Limiti d’età
    File PDF: 6901-motu-proprio-12-febbraio-2018.pdf

    "Con il presente Motu Proprio stabilisco:

    Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale.

    Art. 2. Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

    Art. 3. Allo stesso modo, i Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

    Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che deciderà valutando le circostanze concrete.

    Art. 5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."



    Fonte: w2.vatican.va

    « Documento 25 novembre 2017 » Ordinanza 09 marzo 2018

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