Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Maggio 2005

Ordinanza 16 marzo 2004, n.628

Tribunale di Verona. Ordinanza 16 marzo 2004, n. 628.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, 1 serie speciale, n. 28 del 21 luglio 2004)

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 2062/2003 r.g. tribunale promosso con decreto di citazione a giudizio del p.m. nei confronti di Smith Adel imputato del reato di cui all’art. 403, commi primo e secondo c.p. per avere durante un dibattito in una trasmissione televisiva sull’emittente privata “Tele Nuovo” offeso la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa definendo la Chiesa Cattolica “una grande associazione a delinquere” e mediante vilipendio del cardinale Bìffi (vescovo della Curia di Bologna) definito “miserabile” e del Sommo Pontefice indicato come “capo di questa istituzione che io definisco associazione a delinquere”; in Verona 8 novembre 2002.

Premesso che la difesa ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 403 primo e secondo comma c.p. per contrasto con gli artt. 3 primo comma e 8 primo comma Costituzione;

che il p.m. si è associato a tale eccezione, rilevando come la norma si presti a censura di costituzionalità anche sotto il profilo di cui all’art. 19 della Costituzione;

che il giudice ritiene la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, nei termini oltre indicati, evidenziando in proposito:

– quanto al profilo della rilevanza, che l’imputato, qualora fosse ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 403 primo e secondo comma c.p. non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all’art. 406 c.p. prevista per i “culti ammessi” e quindi ora, dopo l’entrata in vigore della legge 25 marzo 1985 n. 121 che ha dato esecuzione all’accordo 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Chiesa cattolica, per tutte le “confessioni religiose” diverse da quella cattolica, non esistendo più una “religione di Stato”;

– quanto al profilo della non manifesta infondatezza, che il differente e deteriore trattamento sanzionatorio previsto quando l’offesa riguardi “la religione dello Stato”, da intendersi ora come religione cattolica, appare integrare una violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione che proclamano i principi di pari dignità ed uguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose davanti alla legge, in quanto la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere, a seguito dell’evoluzione subita anche dalla giurisprudenza costituzionale, il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione;

– che in proposito la stessa Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 329 del 14 novembre 1997 e n. 327 del 9 luglio 2002) dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 404 e 405 c.p. nella parte in cui non prevedevano la diminuzione della pena dì cui all’art. 406 c.p. nel caso l’offesa e il turbamento riguardasse cose e funzioni della religione cattolica, ha ritenuto ormai superati tutti gli argomenti portati a sostegno della differente disciplina posta dagli artt. 404 e 406 c.p. con la conseguenza che ormai tale differenza si rivela essere un’inammissibile discriminazione;

– che pertanto il processo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e deve essere quindi sospeso.

PQM

Visto ed applicato l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma e 8, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede l’applicazione della diminuzione di pena di cui all’art. 406 c.p. nel caso in. cui l’offesa sia rivolta alla religione cattolica;

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del processo per pregiudizialità costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice: ZENATELLI