Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Luglio 2006

Ordinanza 20 aprile 1971

Pretura di Milano. Ordinanza 20 aprile 1971: “Bestemmia e diritto alla libertà di espressione”

Pret. Dettori, imp. P.

(Omissis)

A seguito del rapporto dei CC. di Sesto San Giovanni, P. G. veniva tratto a giudizio innanzi a questo pretore per rispondere del reato di cui in epigrafe (imputato della contravv. p. e p. dail’art. 724 cod. pen. per aver pubblicamente bestemmiato contro Dio e la Madonna con parole oltraggiose) e di quello concorrente a lui contestato tu dibattimento (vilipendio alla religione dello Stato).

(Omissis)

Premesso che in dibattimento, a norma dell’att. 445 cod. proc. pen. veniva contestato all’imputato il reato concorrente di vilipendio alla religione dello Stato previsto all’art. 402 cod. pen., risultante agli atti di causa (cfr. rapporto e decreto di citazione a giudizio del pretore di Monza), confermato nella sua entità materiale (espressione dispregiativa, specificamente diretta alla religione cattolica nel suo complesso, avuto riguardo al collegamento logico della stessa alle precedenti bestemmie pronunciate dall’imputato) dalla deposizione del testa T. G.; rilevato che circa la sussistenza e la pubblicità del reato di bestemmia nulla vi è da aggiungere, essendo stato da un lato pacificamente ammesso dall’imputato e, dall’altro essendo stato commesso in luogo pubblico e alla presenza di una ventina di persone (deposizione del teste P. M.) si impongono, in diritto, le seguenti giuridiche considerazioni.
Alla luce della vigente normativa costituzionale deve essere esclusa la punibilità penale dell’imputato che, pertanto, deve essere assolto per i reati a lui ascritti. Ritiene, infatti, questo giudicante che le espressioni, così come accertate ed attribuite al P., rientrino nell’ambito di quell’ampia sfera di libertà stabilita correlativamente dagli artt. 19 e 21 della Carta Costituzionale. Non è neppure il caso di far cenno alla immediata precettività di dette norme e alla sussistenza dei diritti ad esse correlativi, i cui destinatari e titolari sono, indistintamente, tutti (e non già i soli cittadini).
Da un lato, pertanto, questi diritti si estrinsecano nella più ampia accezione prevista dal primo comma dell’art. 21, nella facoltà di dichiarare, sostenere, diffondere le proprie opinioni con la parola e con ogni altro mezzo di diffusione; dall’altro, la Carta Costituzionale, nell’art. 19, ha esplicitato una delle possibili direzioni cui la libera estrinsecazione del pensiero può rivolgersi, vale a dire la direzione concernente gli interessi religiosi.
Ora, il diritto attinente alla libera professione del proprio creda religioso, è garantito nella sua più ampia sfera di esplicazione, con un solo limite specificamente previsto, esplicazione che si irradia necessariamente, in due parallele direzioni. Sotto il profilo dell’esternazione e manifestazione positiva esso assicura la libertà di dichiarare con parole ed atti la propria fede, di farne propaganda e di compiere i riti, richiesti dal culto, in forma privata e pubblica; sotto l’aspetto negativo esso dà garanzia non solo di non dichiarare il proprio credo religioso, ma di esprimere In qualunque forma, modalità di espressione la propria posizione di dissenso, di contrasto, di indifferenza, di netto distacco e avversità rispetto a qualunque religione. L’unico limite che questa esplicazione del pensiero religioso incontra è quello del divieto di esercitare in privato o in pubblico riti contrari al buon costume, limite che si pone rispetto alla prima direzione esplicativa esaminata. Al di là di questo preciso confine non possono essere stabilite altre restrizioni che, comunque, limitino univocamente (nella specie a favore dei l’esercizio del diritto in questione. soggetti che professano una religione), ma comprende tutte le possibilità di manifestazione (nella specie anche quella a favore dei soggetti areligiosi, temporaneamente o stabilmente). Ogni interpretazione contraria ridurrebbe un tale diritto in un ambito di esplicazione parziale, à favore di una certa categoria di soggetti e, di conseguenza, in un principio di non-libertà (in quanto un’altra categoria, nella specie gli areligiosi, ne risulterebbe limitata, non potendo professare con una pari ed ampia sfera di libertà la propria posizione rispetto al problema religioso).
A corollario di quanto testè enun¬ciato, va aggiunto che, se costituzionalmente i soggetti che professano una certa religione non incontrano nessun limite alle loro manifestazioni religiose verbali, un eguale trattamento non può non essere riservata a coloro che si trovano in posizione di areligiosità temporanea o permanente. Ed invero, qualunque trattamento disparitario tra soggetti che manifestano positivamente la propria fede religiosa, in quanto ad essa aderenti e, comunque, di essa convinti, e soggetti non aderenti ad alcuna religione o perchè atei o dissenzienti rispetto a uno o più credi religiosi o in temporaneo contrasto con la propria religione, non solo altererebbe il sostanziale contenuto del diritto che si è voluto costituzionalmente assicurare, ponendolo in posizione discriminatoria rispetto ai secondi soggetti, ma contrasterebbe con il principio enunciato al comma I dell’art. 3 della stessa Costituzione. In questa ampia sfera di libertà, costituzionalmente protetta e garantita deve essere compresa qualunque manifestazione verbale e scritta che, comunque, contrasti al pensiero religioso, salvo i limiti previsti dalla stessa Costituzione.
E’ logico concludere che anche le espressioni con contenuti oltraggiosi o irriverenti o che abbiano l’idoneità a vilipendere una qualunque religione vanno inclusi in quell’ambito di estrinsecazione del proprio pensiero rispetto al problema religioso che si è definito negativo: ciò per salvaguardare i diritti di libertà religiosa dei soggetti che comunque dissentano rispetto sd una religione ed assicurare un trattamento paritario rispetto ai soggetti professanti una qualunque fede religiosa.

Sostanziandosi dette facoltà in un diritto costituzionalmente sancito, deve, di conseguenza, applicarsi al caso per cui si procede l’esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., che comporta l’assoluzione del P. per avere il medesimo agito nell’esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione.

(Omissis)