Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 dicembre 1958, n.79

La norma dell’art. 724 Cod. pen., in cui e’ prevista la ipotesi
contravvenzionale della bestemmia in pubblico, “con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato” nel riferirsi alla “religione dello
Stato”, da’ rilevanza non gia’ a una qualificazione formale della
religione cattolica, bensi’ alla circostanza che questa e’ professata
nello Stato italiano, dalla quasi totalita’ dei suoi cittadini, e come
tale e’ meritevole di particolare tutela penale. E’ pertanto infondata
la questione della legittimita’ costituzionale del primo comma del
citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.

Sentenza 28 novembre 1957, n.125

I delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del Codice
penale del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo,
in considerazione della importanza della idea religiosa che trascende
l’esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori
morali e sociali attinenti all’interesse oltre che del singolo della
collettività.

Sentenza 09 marzo 1998, n.50

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e
18 Cost. (principio di liberta’ sociale), l’art. 21, comma 2, l. reg.
Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita’ delle
agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a
sanzione amministrativa anche l’attivita’ di organizzazione e di
intermediazione di cui all’ art. 2 della medesima legge, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto – posto che l’art.
21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o
svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di
lucro, le attivita’ di organizzazione e di intermediazione previste
dall’art. 2 (che individua le attivita’ proprie delle agenzie di
viaggio e turismo); e che la liberta’ sociale dei cittadini non
comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita’, di tal che, se
svolta con continuita’ e con finalita’ lucrativa, l’organizzazione di
gite o di viaggi turistici e’ qualificabile attivita’ economica e, in
quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 Cost. e delle leggi che
vi danno attuazione – la disposizione impugnata colpisce anche
comportamenti (quale l’attivita’ di organizzazione di viaggi svolta
episodicamente e senza finalita’ di profitto) che sono espressione
della socialita’ della persona, che e’ il bene protetto dal principio
di liberta’ sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali
dianzi richiamate. E’ costituzionalmente illegittimo, ai sensi
dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
Cost., l’art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28
(Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici),
nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche
l’attivita’ di organizzazione e di intermediazione di viaggi e
turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale
disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto
contenuto nell’art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986.

Sentenza 19 giugno 1997, n.235

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle
discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni
religiose – espressioni di un sistema di relazioni che tende ad
assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle
complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto
della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di
tutte – possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle
diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della
ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale
dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le
volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per
volontà delle parti, analoghi contenuti.

Sentenza 27 maggio 1996, n.178

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell’art.
10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (‘recté: art. 10, primo
comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) –
nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini
dell’IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole
confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato
italiano – in quanto la possibilità di prendere in esame la
necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione
di un beneficio che in ipotesi “si assumesse essere allo stato
illegittimamente limitato” alle sole confessioni con intesa, è ‘in
limine’ preclusa e resa inutile dalla mancanza di una “disciplina,
posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio” del diritto
di libertà religiosa.

Sentenza 05 novembre 1992, n.467

Le disposizioni dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 20
del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell’I.V.A. e,
rispettivamente, dell’I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di
esercizio di impresa, e perciò non soggette ad imposizione, se
effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la
prestazione di servizi agli associati e la corresponsione, da parte di
questi, di quote sociali, sono norme di diritto tributario comune,
applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti
soggettivi previsti e nei limiti oggettivi delle attività e finalità
precisate, senza che sia rilevante l’eventuale rapporto delle
associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni. Neanche
il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che
disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni
religiose (cfr. art. 7, terzo comma, dell’Accordo ratificato con legge
25 marzo 1985, n. 121, 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988,
n. 516, 27, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101) – diritto
speciale che comunque non sarebbe utile elemento di comparazione –
consente di affermare che le suddette agevolazioni non spettino agli
enti associativi delle confessioni con intesa. è quindi da escludersi
che al riguardo si sia riservato – come sostenuto dal giudice ‘a quò
– alle associazioni non riconosciute un ingiustificato maggior favore,
rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato
bilateralmente le loro relazioni con lo Stato, lesivo degli artt. 3, 8
e 53 della Costituzione.

Sentenza 27 marzo 1985, n.86

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere
derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore,
sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione se non
quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa è da
escludere che ricorra nel caso dell’esenzione dall’IN.V.IM. accordata
ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di
omogeneità della rispettive situazioni, ad altre istituzioni
religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto
diverse, quali l’Opera pia “Foa” e l’Asilo infantile “Levi” collegati
alla comunità israelitica di Vercelli.

Ordinanza 15 dicembre 1995, n.539

Corte costituzionale. Ordinanza 15 dicembre 1995, n. 539. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente Avv. Mauro FERRI Giudice Prof. Luigi MENGONI Giudice Prof. Enzo CHELI Giudice Dott. Renato GRANATA Giudice Prof. Giuliano VASSALLI Giudice Prof. Francesco GUIZZI Giudice Prof. Cesare MIRABELLI Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice Avv. Massimo VARI Giudice Dott. Cesare RUPERTO Giudice […]

Sentenza 10 febbraio 1997, n.43

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma
1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l’art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre
1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza),
nella parte in cui esclude la possibilita’ di piu’ di una condanna per
il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di
assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui
all’art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle
disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perche’
determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti
della generalita’ dei destinatari, valgono normalmente come benefici
(sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia,
liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perche’ e’
incongrua rispetto alla sua ‘ratio’, inequivocabilmente orientata
dall’intento di evitare che l’integrazione della fattispecie di reato
di cui al secondo comma dell’art. 8 (obiezione totale) possa avvenire
piu’ di una volta nell’ambito della vicenda personale di ciascun
obiettore; ed in quanto – nella ipotesi in cui (come nella disciplina
impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell’ambito
della sua discrezionalita’, ritenga che l’ordinato vivere sociale non
consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi
unilateralmente ed incondizionatamente all’adempimento dei doveri di
solidarieta’, e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza
– siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti
della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima
ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della
signoria individuale sulla propria coscienza, la quale puo’ non essere
disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall’ordinamento, e’
vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa,
introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o
il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento
esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta
signoria.