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    Parere 18 ottobre 1995, n.2064

    Vendita di una porzione immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto

    Data: 18 ottobre 1995
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Edilizia di culto
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Fondo edifici di culto, Autorizzazione, Alienazione, Ente ecclesiastico, Vendita, Stipula, Bene
    Essendo applicabile la normativa concernente l’alienazione di beni immobili dello Stato alla procedura riguardante la vendita di una porzione immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto, è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato prima che l’Amministrazione competente autorizzi la stipula del relativo contratto. Qualora non si sia fatta istanza per ottenere il parere predetto, può emanarsi una pronunzia in sanatoria del parere stesso che sia richiesto anteriormente all’approvazione del contratto, considerati i dubbi emersi riguardo all’applicabilità della suddetta normativa al caso di specie.

    Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 18 ottobre 1995, n. 2064.

    Considerato

    In sede di primo esame della istanza in oggetto la Sezione ha sospeso l’espressione del richiesto parere ritenendo necessario:

    a) acquisire il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato approvato il contratto de quo o è stata autorizzata la stipula del contratto stesso e conoscere se il predetto decreto sia stato sottoposto agli organi di controllo (Ragioneria Centrale e Corte dei Conti) e con quale esito;

    b) conoscere le argomentazioni giuridiche in base alle quali l’Amministrazione riferente è pervenuta al convincimento, poi ritenuto erroneo, che solo per i contratti di importo superiore al miliardo fosse obbligatoria l’acquisizione del parere di questo Consiglio;

    c) conoscere quale risposta sia stata data alla lettera della Prefettura di Roma, n. 30435/p102 del 17.12.1993, con la quale si chiedeva se l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto “Provincia Romana dei Frati Predicatori Domenicani”, intervenuto nel contratto de quo, necessitasse dell’autorizzazione governativa di cui alla legge 222/1985.

    Con riferimento di predetti elementi l’Amministrazione ha fatto presente che:

    a) il contratto in esame non è stato ancora approvato in quanto, proprio in sede di adozione del relativo provvedimento, l’Amministrazione riferente ha ritenuto di non procedere all’approvazione ma di acquisire in sanatoria il parere di questo Consiglio;

    b) non c’è stato alcun intervento da parte degli organi di controllo in quanto il decreto di approvazione non è stato perfezionato per le ragioni dette prima;

    c) la delega alla stipula del contratto era stata conferita alla Prefettura di Roma sulla base di una estensiva interpretazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge di contabilità di Stato, degli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. 748/72 riguardanti le competenze dei dirigenti e delle disposizioni della legge 233/1978 che ha raddoppiato i limiti di somma (da 500 milioni a 1 miliardo) oltre i quali va richiesto il parere di questo Consiglio;

    d) intervenuta la Corte dei Conti con il rifiuto di registrazione di provvedimenti analoghi a quello in esame, si è dato corso alla richiesta di parere;

    e) alla Prefettura di Roma, che chiedeva se fosse necessaria l’autorizzazione governativa di cui alla legge 222/1985, è stata data risposta affermativa.

    Tenuto conto di quanto sopra, si rileva che la procedura per la vendita della porzione immobiliare in esame, nel quadro della sistemazione dei rapporti tra il Fondi edifici di culto e la Provincia romana dei frati predicatori, potrebbe ritenersi non ancora perfezionata in quanto l’autorizzazione ministeriale alla stipula del contratto, da parte della Prefettura di Roma, non è stata ancora eseguita proprio per acquisire il parere di questo Consiglio.

    Va osservato, d’altra parte, che non si ravvisano ostacoli ad una pronuncia in sanatoria del parere richiesto, considerati i dubbi emersi riguardo alla normativa da applicare.

    Rispetto alla posizione dell’Amministrazione riferente che riteneva applicabile nel caso in esame, ai fini della richiesta del parere di questo Consiglio, la normativa della contabilità di stato e quella riguardante la competenza dei dirigenti dello Stato, diverso avviso ha manifestato, in sede di registrazione di provvedimenti analoghi, la Corte dei Conti, che ha ritenuto applicabile invece la particolare normativa che disciplina l’alienazione dei beni immobili dello Stato e cioè quella di cui alle leggi n. 783 del 1908, n. 1406 del 1940, n. 936 del 1953 ed, eventualmente, quella di cui alla legge 422 del 1972 (Decisione della Corte dei Conti – Sezione di controllo Stato n. 78 del 29.9.1994).

    La Sezione non ha motivi per discostarsi dall’orientamento predetto, atteso che la pronuncia della Corte espressamente richiama e sostanzialmente fa proprio l’indirizzo di questo Consiglio in materia (Consiglio di Stato – Commissione speciale n. 6 del 19 maggio 1975 Ministeri Finanze e Difesa – parere).

    In applicazione della normativa concernente l’alienazione di beni immobili dello Stato, i limiti di valore della sistemazione patrimoniale in esame (L. 336 milioni, da pagarsi in tre anni con gli interessi legali, quale corrispettivo della vendita delle porzioni immobiliari di proprietà del F.E.C. al netto di quanto dovuto dal Fondo stesso alla controparte) superano la soglia oltre la quale il parere di questo Consiglio diventa obbligatorio.

    Al riguardo, considerata la complessità e la laboriosità delle iniziative che si sono succedute dalla fine del secondo conflitto mondiale in poi allo scopo di chiarire e definire diritti e obblighi delle due parti e condivisa l’esigenza di regolare definitivamente, con apposito strumento negoziale, detti rapporti nell’interesse dell’Amministrazione, si ritiene di valutare positivamente l’operazione tenuto conto della congruità dei valori stabiliti e periodicamente aggiornati dall’U.T.E. di Roma.

    P.Q.M.

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