Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2005

Protocollo di intesa 28 settembre 2004

“Protocollo di intesa per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari”, 28 settembre 2004.

L’anno duemilaquattro il giorni ventotto del mese di Settembre in Genova presso la sede della Regione Liguria

TRA

La Regione Liguria, nella persona del Presidente della Giunta regionale Sandro Biasotti

E

La Regione Ecclesiastica Ligure, in persona del suo rappresentante S.Em.Card. Tarcisio Bertone

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

1. La Regione Liguria riconosce il ruolo sociale svolto attraverso le iniziative educative, culturali, religiose, formative ed aggregative svolte dagli oratori parrocchiali, dalle organizzazioni che rappresentano Istituti religiosi cattolici e delle associazioni cattoliche nazionali nel territorio della Regione Liguria.

Articoli 2 – Oggetto

1. Sono considerate attività educative, culturali, religiose, formative ed aggregative ai sensi del precedente articolo 1, le iniziative che integrano il ruolo educativo della famiglia finalizzate alla realizzazione ed alla valorizzazione della persona, alle associazioni dei minori, degli adolescenti e dei giovani e che offrono opportunità educative nelle situazioni di disagio minorile e giovanile.
2. In particolare, la Regione Liguria intende sostenere attività di oratorio finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, attività per la valorizzazione del tempo libero, attività di integrazione sociale ed interculturale ed attività rivolte a limitare i fenomeni di devianza e disagio minorile giovanile.
3. La regione Ecclesiastica Ligure si impegna a garantire la qualità delle attività di oratorio e similari, svolte dagli oratori parrocchiali, dalle organizzazioni che rappresentano istituti religiosi cattolici e dalle associazioni cattoliche nazionali nel territorio regionale e la serietà dei soggetti responsabili delle singole iniziative.

Articolo 3 – Modalità di gestione degli interventi

1. Perle finalità di cui ai precedenti articoli la Regioni destina annualmente:
a) contributi per le spese di gestione;
b) contributi in conto capitale per costruzione di nuove strutture, riqualificazione riadattamento di strutture esistenti,compreso acquisto di arredi, attrezzature e strumenti didattici e le attività volte a realizzare percorsi formativi di recupero.
2. Possono ricevere i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le parrocchie, gli istituti religiosi cattolici e gli oratori facenti capo a specifiche associazioni cattoliche nazionali.
3. Al fine di concorrere all’assegnazione dei contributi,i soggetti di cui al precedente comma 2, devono essere operativi nelle attività di oratorio e similari da almeno tre anni.
4. L’ammissione delle domande di contributo e dei progetti e la selezione dei beneficiari avviene secondo le disposizioni della legge regionale n. 16/2004.
5. Per le attività di cui sopra sono riservati il 50% alla Provincia di Genova, il 16% alle Province di Imperia e La Spezia e il 18% alla Provincia di Savona.
6. Se il budget provinciale non viene esaurito i fondi vengono utilizzati perle altre Province

Articolo 4 – Progettigestionalie progetti in conto capitale

1. La Regione Ecclesiastica Ligure si impegna a promuovere con idonei strumenti di collaborazione trai soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 2, facenti capo alla Chiesa Cattolica,la redazione e la presentazione nei termini e con i requisiti indicati dalla legge, di progetti gestionali e di progetti per intereventi in conto capitale.

Articolo 5 – Cessione di beni

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge regionale n.16/2004 la Regione, I Comuni e le Comunità Montane, facenti parte delle Zone Sociali liguri, possono concedere in comodato gratuito ai soggettivi cui all’art. 3, comma 2, beni immobili e mobili da utilizzare nell’esercizio delle attività di oratorio e delle attività similari.
2. La cessione di tali beni, non dovrà comportare alcun onere a carico dell’ente cedente e dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario , di un contratto che stabilisca la durata del comodato e gli obblighi a carico del comodatario ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1803 e 1812 del codice civile.

Articolo 6 – Durata

Il presente protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione potrà essere rinnovato per un eguale periodo, previa intesa tra le parti mediante scambio di corrispondenza.